Cassazione Penale, Ordinanza n. 26281/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza resa dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sostenendo che la qualificazione giuridica del fatto fosse errata e che, in realtà, dovesse essere riconosciuta un'ipotesi attenuata del reato contestato. La Corte rileva però che la censura, pur formalmente prospettata come attinente alla qualificazione giuridica, mirava in concreto a ottenere una rivalutazione del fatto, attività non consentita nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, se non nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze non fossero deducibili in questa sede perché estranee ai motivi consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi applicato la declaratoria "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso nelle forme accelerate previste dalla norma
Cassa delle ammende
destinazione della somma pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali limiti è inammissibile.
- La doglianza formalmente riferita a un'erronea qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se, nella sostanza, richiede una rivalutazione del fatto o la riqualificazione verso una fattispecie attenuata non scrutinabile in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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