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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26278/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo unico manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. per genericità e aspecificità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20/11/2024, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato contestato. Dal testo non emerge la natura del reato originario, né il contenuto specifico della censura difensiva, se non che è stato dedotto un unico motivo. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era generico e aspecifico, perché non indicava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta invece adeguata e fondata su significative acquisizioni probatorie.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    manifestamente inammissibile

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo è generico e aspecifico, cioè non espone in modo puntuale le ragioni della doglianza e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autonomamente argomentato: la mera riproposizione di doglianze generiche, prive di puntuale confronto con la motivazione della decisione impugnata, integra inammissibilità.
  • La sentenza di merito resiste al controllo di legittimità quando è sorretta da motivazione coerente, fondata su acquisizioni probatorie significative e immune da vizi logico-giuridici; il ricorso che non si misuri con tale apparato argomentativo è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via conseguenziale, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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