Cassazione Penale, Ordinanza n. 26280/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato contestato. In sede di legittimità deduceva, da un lato, insufficiente e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; dall'altro, violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché il diniego del beneficio era stato motivato dal giudice di merito con riferimento alla prognosi sfavorevole di non astensione da ulteriori reati, fondata sulla reiterazione del medesimo fatto in un arco temporale ristretto nonostante l'accesso a percorsi riabilitativi e riparativi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a rimettere in discussione l'accertamento di merito: secondo la sentenza, il fatto accertato consisteva nella sottoposizione del prevenuto ad entrambe le prove, con registrazione del dato etilometrico, sicché non poteva configurarsi un rifiuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di affermazione di responsabilità è quindi rimasta ferma; dalla motivazione emerge che il reato contestato riguardava la guida in stato di ebbrezza o comunque una fattispecie collegata agli accertamenti etilometrici, con contestata qualificazione del fatto come rifiuto dell'accertamento.
Norme richiamate
a norma dell'art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge; non è sindacabile quando sia sorretto da una prognosi non arbitraria circa la probabilità di futura commissione di reati, basata su elementi fattuali come la reiterazione del fatto e l'inefficacia di percorsi trattamentali.
- Quando il fatto storico accertato esclude in modo pacifico la configurabilità del rifiuto dell'accertamento, non è consentito in cassazione trasformare la doglianza in una contestazione del giudizio di merito sulla ricostruzione della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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