Cassazione Civile, Ordinanza n. 00842/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con cui il reddito del contribuente era stato determinato in via sintetica ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base del possesso di un motociclo, di un’imbarcazione a motore, di un immobile in piena proprietà adibito a residenza del coniuge e dei figli e della quota di un terzo di un altro immobile adibito a propria residenza principale. La CTP aveva rideterminato il reddito, ritenendo erronea la qualificazione di un immobile come residenza secondaria. In appello la CTR aveva accolto ulteriormente il ricorso del contribuente, reputando provato che le rate del mutuo relativo all’immobile familiare non fossero state pagate con disponibilità del contribuente, ma con somme provenienti da una società e da terzi, e che quindi tale pagamento non fosse indice di capacità contributiva personale. L’Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo: violazione/falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto integrata la prova contraria, perché l’afflusso di denaro a favore dei coniugi non dimostrerebbe di per sé che quelle somme fossero destinate al pagamento del mutuo, né che la società si fosse accollata l’obbligazione verso la banca. Il contribuente ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in tema di accertamento sintetico, l’Ufficio può risalire da elementi certi di spesa al reddito presunto, mentre grava sul contribuente la prova contraria della inesistenza o minore entità del reddito presunto o della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta. Tuttavia, la censura dell’Agenzia mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito compiuta dalla CTR sulla riferibilità o meno del pagamento delle rate del mutuo alla capacità contributiva del contribuente, valutazione non sindacabile in cassazione. Inoltre, il secondo motivo è stato ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché non indicava puntualmente il fatto storico, il dato da cui risultasse, il modo e il tempo della sua deduzione nel processo, né la sua decisività. Conseguentemente, la Corte ha condannato l’Agenzia alle spese, escludendo l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la posizione dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
commi 4, 5 e richiamo alla previgente formulazione; nel testo si menziona anche il sesto comma come disciplina della prova contraria
consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi di capacità contributiva e attribuisce al contribuente la facoltà/onere di fornire prova contraria documentale della diversa provenienza delle risorse o dell’inesistenza/minore entità del reddito presunto
richiamato per la ripartizione dell’onere probatorio: l’Ufficio fonda la pretesa su presunzioni semplici, mentre il contribuente deve dimostrare l’inesistenza o minore entità del reddito presunto
utilizzato per descrivere il ragionamento presuntivo dal fatto noto al fatto ignoto in tema di capacità contributiva
il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la valutazione delle prove o di ottenere una rivalutazione del merito
richiamato insieme all’art. 369 c.p.c. per la necessaria specificità del motivo di ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per i requisiti di specificità e per l’onere di depositare gli atti rilevanti a sostegno della censura
menzionato quale base del deposito di memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico del reddito, l’Ufficio può fondare la pretesa su indici di capacità contributiva e su presunzioni semplici, ma il contribuente può superarle solo mediante prova contraria idonea a dimostrare la diversa provenienza delle somme o l’inesistenza/minore entità del reddito presunto.
- La valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione sotto forma di censura sulla valutazione del materiale istruttorio; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova lettura delle risultanze probatorie.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione puntuale del fatto storico non esaminato, del dato da cui esso emerge, della sua deduzione nel giudizio di merito e della sua decisività; la mera critica alla valutazione di elementi istruttori è inammissibile.
- In tema di prova presuntiva, ciò che rileva è la riferibilità concreta dell’indice di spesa alla capacità contributiva del soggetto accertato; non basta contestare astrattamente la provenienza delle somme se la censura mira soltanto a sostituire una diversa lettura del merito.
- rami
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