Cassazione Civile, Ordinanza n. 25771/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva opposto due avvisi di addebito contributivi, relativi all’iscrizione alla Gestione commercianti, e il Tribunale di Imperia, con sentenza n. 18/2020, li aveva annullati. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 85/2021, depositata il 16 aprile 2021, aveva accolto l’appello dell’ente previdenziale, ritenuto sussistenti i presupposti dell’iscrizione e respinto l’opposizione. Aveva inoltre dichiarato inammissibili e comunque infondate le domande subordinate del ricorrente, dirette a ottenere la riduzione alla metà dei contributi in quanto pensionato ultrasessantacinquenne, e lo aveva condannato alle spese dei due gradi. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali ed omesso esame di fatti decisivi, contestando la valutazione delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e delle altre prove testimoniali e documentali circa i presupposti dell’iscrizione. Con il secondo e il terzo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione dei contributi e delle somme aggiuntive, richiamando l’art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997 e sostenendo di aver riproposto la domanda in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Con il quarto ha contestato la condanna alle spese, invocando l’art. 92, secondo comma, c.p.c. e la possibilità di compensarle in ragione del mutamento normativo e giurisprudenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulava cumulativamente censure eterogenee senza specificità, contestava in realtà l’apprezzamento delle prove e non individuava un errore nell’interpretazione della norma; inoltre, non denunciava un’anomalia motivazionale riconducibile alla violazione del minimo costituzionale. La dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. non ricorreva, poiché non era stato contestato il riparto dell’onere probatorio, ma il modo in cui erano state valutate le prove; analogamente, non risultavano le specifiche violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. rilevanti in sede di legittimità. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano in modo specifico la ratio preliminare di rito della sentenza d’appello: la domanda subordinata era stata dichiarata inammissibile per essere stata soltanto riprodotta nelle conclusioni, senza argomentazione nella memoria di costituzione in appello. Il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato il contenuto degli atti processuali necessari a dimostrare la rituale riproposizione. La Corte ha ribadito che la domanda subordinata non esaminata in primo grado perché assorbita va riproposta in appello con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente comprensibile al giudice e alla controparte. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché non sviluppava adeguatamente le ragioni di censura e non superava il principio per cui la compensazione costituisce deroga eccezionale alla regola della soccombenza. Non vi è stata statuizione sulle spese del giudizio di cassazione. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, - evenienza qui non ricorrente - non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cpc.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia valutato erroneamente le prove e ritenuto assolto l’onere.
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La censura relativa all’art. 115 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio; rileva nei casi in cui la decisione si fondi su prove non acquisite secondo le regole processuali indicate dalla Corte.
In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile quando il giudice non rispetta il regime legale di valutazione delle prove, non quando si contesta soltanto l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, come nella fattispecie in esame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
La motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario confutare singolarmente ogni argomento incompatibile con la soluzione adottata.
La parte integralmente vittoriosa in primo grado, qualora abbia in detto grado proposto oltre alla domanda principale integralmente accolta, anche una domanda subordinata superata dall’accoglimento della domanda principale, è tenuta, in caso di appello della controparte, a riprodurre la relativa questione al giudice d’appello, e tale riproposizione può ritenersi rituale ai sensi dell’art. 346 c.p.c., solo se la relativa domanda è proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante.
La domanda subordinata rimasta assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello in modo chiaro e preciso, così da renderne inequivoco l’oggetto sia per la controparte sia per il giudice.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
La parte non ha sviluppato alcuna adeguata argomentazione dimostrativa volta a censurare il provvedimento impugnato nel suo precipuo contenuto di dictum d’inammissibilità e manca, quindi, una critica puntuale all’effettiva decisione, come invece richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimità sul principio di specificità, e ciò considerata anche la violazione del principio di autosufficienza del motivo.
Il motivo di ricorso per cassazione deve criticare in modo puntuale la decisione effettivamente impugnata, confrontandosi con la sua ratio; la mancata contestazione della pronuncia preliminare di inammissibilità rende la censura inammissibile.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
In tema di spese, i rapporti tra la regola della soccombenza e quella della compensazione sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi eccezionali che la giustifichino, il cui discrezionale apprezzamento è riservato al giudice di merito.
La compensazione delle spese costituisce deroga eccezionale alla regola della soccombenza e richiede elementi eccezionali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.
art. 59, comma 15, L. n. 449/1997
Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’I.N.P.S. e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura del metà …
La disposizione è richiamata dal ricorrente a fondamento della riduzione contributiva richiesta; la Corte non ne esamina nel merito l’applicabilità, poiché dichiara inammissibili le censure contro la pronuncia preliminare di inammissibilità della domanda subordinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il comma 1-bis è richiamato quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato ulteriore, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia ripartito l’onere della prova tra le parti in modo difforme dalla legge; la contestazione dell’apprezzamento delle prove non integra tale violazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ma richiede la denuncia di uno specifico scostamento dalle regole di acquisizione o valutazione legale delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve formulare censure specifiche e tecnicamente riconducibili ai motivi tassativi previsti dalla legge; la commistione generica di vizi eterogenei rimette impropriamente alla Corte il compito di individuare le singole doglianze.
- Il giudice non deve esaminare singolarmente ogni allegazione e argomento delle parti se la motivazione espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; sono implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la soluzione adottata.
- La domanda subordinata proposta in primo grado e rimasta assorbita deve essere riproposta in appello con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocabilmente comprensibile al giudice e alla controparte.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della pronuncia impugnata; se questa contiene una statuizione preliminare di inammissibilità, occorre censurare specificamente tale statuizione.
- La compensazione delle spese è una deroga alla regola generale della soccombenza e presuppone elementi eccezionali, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito.
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