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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25716/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La medica aveva lavorato presso un Policlinico quale specialista in oftalmologia, sulla base di plurimi contratti di collaborazione reiterati nel periodo 2008-2018. In primo grado aveva chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, differenze retributive, TFR e risarcimento del danno; il Tribunale di Roma aveva accolto integralmente le domande. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1324/2025 depositata il 3 giugno 2025, aveva confermato la natura subordinata del rapporto, ma dichiarato prescritti i crediti anteriori al 18 febbraio 2014 e ridotto la condanna da € 353.322,54 a € 199.452,93 per differenze retributive e TFR, oltre accessori ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994 dalla maturazione dei singoli crediti. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, deduceva la violazione degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dell’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 36 Cost., sostenendo che la prescrizione dovesse restare sospesa durante il rapporto, anche perché il diritto alle differenze sarebbe stato esercitabile solo dopo l’accertamento giudiziale della subordinazione; contestava inoltre l’assenza di metus, richiamando la reiterazione dei contratti a termine e l’impossibilità di reintegrazione in caso di illegittima cessazione. Con il secondo motivo, denunciava la violazione degli artt. 2120 e 2935 c.c., sostenendo che il TFR dovesse essere calcolato includendo anche le retribuzioni prescritte, poiché il diritto al TFR è autonomo rispetto ai singoli crediti retributivi e matura alla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto anche quando un contratto formalmente autonomo venga successivamente riconosciuto come subordinato. Ha richiamato la mancanza di un’aspettativa tutelabile alla stabilità dell’impiego e di un metus giuridicamente rilevante verso la pubblica amministrazione, confermando l’applicabilità del principio anche alla fattispecie dedotta. Ha invece accolto il secondo motivo: il diritto al TFR sorge alla cessazione del rapporto e la prescrizione decorre da quel momento; nel calcolo del TFR devono concorrere anche gli accantonamenti riferibili a retribuzioni prescritte, che rilevano come base di computo e non come componenti del diritto retributivo ormai estinto. Ha quindi cassato la sentenza d’appello limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per il nuovo calcolo del TFR secondo tale principio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.

    La prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre durante il rapporto di pubblico impiego contrattualizzato anche quando il rapporto, formalmente autonomo, sia poi accertato come subordinato.

  • art. 2935 c.c.

    Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto.

    La prescrizione del diritto al TFR decorre dalla cessazione del rapporto; tale diritto autonomo può essere quantificato considerando anche retribuzioni i cui crediti siano prescritti.

  • art. 2120 c.c.

    Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorre il termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarne l'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzioni rilevano solo come base di computo del TFR e non come componenti del relativo diritto.

    Nel determinare il TFR si computano anche gli accantonamenti riferiti a retribuzioni prescritte, poiché queste ultime costituiscono la base di calcolo del trattamento e non crediti retributivi che vengano fatti valere autonomamente.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    Permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e, all’attualità, art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001).

    La disciplina del pubblico impiego contrattualizzato conserva peculiarità, tra cui quelle relative alla stabilità del rapporto, che giustificano un regime della prescrizione distinto da quello del lavoro privato.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 51, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e, all’attualità, art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001).

    La disciplina speciale del lavoro a termine nel pubblico impiego concorre a giustificare il regime differenziato della prescrizione e l’assenza di un’aspettativa tutelabile alla prosecuzione del rapporto.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi che sorgono durante il rapporto decorre dalla loro insorgenza, anche quando il rapporto sia stato formalizzato come autonomo e la sua natura subordinata venga accertata successivamente; per i crediti che maturano alla cessazione, la prescrizione decorre da tale momento.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la mancanza di un’aspettativa giuridicamente tutelabile alla stabilità dell’impiego esclude un metus idoneo a differire la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi; il mancato rinnovo di un contratto a termine costituisce una mera aspettativa di fatto.
  • Il diritto al TFR è strutturalmente autonomo rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge alla cessazione del rapporto e da quel momento decorre la sua prescrizione.
  • Ai fini della quantificazione del TFR devono essere considerate anche le retribuzioni i cui crediti siano prescritti, poiché esse rilevano come base di computo del trattamento e non come componenti del diritto retributivo autonomamente azionato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiPrescrizione

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