Cassazione Civile, Ordinanza n. 25732/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l’avviso di addebito n. 303 2017 00002224 23 000, relativo ai contributi IVS per il periodo da dicembre 2009 a dicembre 2016, conseguenti alla sua iscrizione d’ufficio alla Gestione commercianti in qualità di socio della Regina Carlo s.r.l. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 65/2021 depositata il 10 marzo 2021, aveva accolto l’impugnazione dell’INPS, riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che il socio si occupasse in modo prevalente della gestione dell’attività commerciale della società. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: i primi due denunciavano violazione o falsa applicazione delle norme sull’iscrizione alla Gestione commercianti e dell’art. 2697 c.c., anche con riferimento alla valutazione della prova e all’esternalizzazione dell’attività contabile; il terzo deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui il diniego di accesso agli atti dell’INPS, la mancata ottemperanza all’ordine di esibizione disposto dal TAR Marche e circostanze documentali che, secondo il ricorrente, dimostravano la cessazione dell’attività societaria il 12 agosto 2014 e l’insussistenza dell’obbligo contributivo per il periodo successivo, da agosto 2014 a dicembre 2016; il quarto denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente; il quinto lamentava violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, contestando il richiamo della Corte d’appello ai principi sulle professioni intellettuali esercitate con modalità d’impresa commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti generici e formulati cumulando vizi eterogenei, senza un confronto specifico tra le norme indicate e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; anche la doglianza relativa all’art. 2697 c.c. era inammissibile, perché non risultava denunciata un’errata attribuzione dell’onere della prova, ma contestato l’apprezzamento delle risultanze istruttorie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava, secondo i requisiti richiesti per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il fatto storico omesso, i dati da cui risultava, il quando e il come fosse stato discusso e la sua decisività; la censura non distingueva adeguatamente i fatti storici dagli elementi istruttori. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: le doglianze contestavano l’accertamento di merito e non dimostravano una mancanza assoluta o un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto nei punti essenziali né allegato gli atti processuali necessari a verificare l’asserita ultrapetizione; per la componente relativa all’omesso esame è stata ribadita la carenza assertiva. Non vi è stata statuizione sulle spese nei confronti della parte resistente, che non aveva svolto attività difensiva. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le Sezioni unite (n. 23745 del 2020) hanno in argomento statuito che «in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa».
Il ricorrente che deduce violazione o falsa applicazione di legge deve indicare la norma, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo specificamente con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non può rimettere alla Corte l’individuazione esplorativa della censura.
In questa cornice, inammissibile è pure la asserita violazione dell'art 2697 c.c. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, pur a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cpc.
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice ripartisce l’onere probatorio tra le parti in modo errato; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove o il giudizio secondo cui la parte onerata ha assolto il proprio onere.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Invero, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha l’onere, in questa evenienza, di indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Per dedurre validamente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve specificare il fatto storico, il dato da cui emerge, le modalità e il momento in cui fu discusso e la sua decisività; la mancata menzione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque considerato.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invero, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha l’onere, in questa evenienza, di indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel ricorso per cassazione, la deduzione dell’omesso esame e la documentazione dei relativi atti devono rispettare gli oneri di specifica indicazione e produzione richiesti; per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, occorre identificare compiutamente il fatto storico e gli elementi che ne dimostrano la decisività.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le Sezioni unite (n. 23745 del 2020) hanno in argomento statuito che «in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa».
La censura per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a elencare le norme asseritamente violate o se le cumula genericamente con vizi diversi: deve dimostrare in modo specifico il contrasto tra la regola applicata dal giudice di merito e il precetto normativo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invero, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha l’onere, in questa evenienza, di indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata valutazione di singole prove o risultanze quando il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
D'altra parte, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., nn. 25710 del 2024, 33502 del 2025), il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, come nella fattispecie in esame, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
La motivazione è sufficiente quando espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario rispondere singolarmente a ogni allegazione o argomento, e quelli incompatibili con la decisione possono ritenersi implicitamente disattesi.
Con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. di cui al motivo, va rilevato che la ricorrente non ha, invero, né riprodotto almeno nei punti essenziali, né allegato al ricorso, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, gli atti processuali rilevanti, al fine di consentire alla Corte di valutare - nel rispetto del principio di autosufficienza - l'eventuale sussistenza del vizio di extrapetizione dedotto.
La denuncia di ultrapetizione richiede che il ricorrente riproduca nei punti essenziali o alleghi gli atti processuali necessari a consentire alla Corte di verificare se il giudice abbia pronunciato oltre i limiti della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, la declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve indicare la norma invocata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo puntualmente con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; la mera elencazione delle disposizioni o la commistione generica di censure eterogenee ne comporta l’inammissibilità.
- La violazione delle regole sull’onere della prova ricorre quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata dalla legge; la contestazione dell’esito della valutazione delle prove non integra, di per sé, tale violazione.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e il ricorrente deve indicarne l’esistenza, la fonte, il momento e le modalità della discussione processuale e la decisività. La mancata considerazione di singoli elementi istruttori non basta se il fatto storico è stato comunque esaminato.
- La motivazione non è apparente per il solo fatto che il giudice non abbia esaminato espressamente ogni allegazione o risultanza istruttoria: è sufficiente che esponga concisamente le ragioni in fatto e in diritto della decisione, potendosi ritenere implicitamente respinti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata.
- La censura di ultrapetizione in cassazione deve essere corredata dalla riproduzione essenziale o dall’allegazione degli atti processuali rilevanti, affinché la Corte possa verificare il contenuto della domanda e i limiti della pronuncia impugnata.
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