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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25736/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)

La controversia

Il resistente era socio accomandatario di una società in accomandita semplice presso la quale lavorava anche la madre, iscritta alla Gestione artigiani come coadiutrice familiare. Nel periodo da settembre 2008 a dicembre 2012 la madre era inoltre socia di un’altra società di persone e percepiva redditi da tale partecipazione. L’ente previdenziale contestava al figlio di non avere calcolato, per la contribuzione a percentuale dovuta con riferimento alla madre coadiutrice, anche i redditi da lei percepiti come socia dell’altra società; per tale ragione aveva emesso, il 28 dicembre 2015, un avviso di addebito di € 8.786,81. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2373 del 2018, aveva accolto l’opposizione del destinatario; la Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 216/2021 depositata il 30 marzo 2021, aveva rigettato il gravame dell’ente. Con unico motivo, l’ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 438 del 1992 e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che i redditi da partecipazione in società di persone dovessero concorrere alla base imponibile della contribuzione a percentuale dovuta per la coadiutrice familiare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. Ha ribadito che, in generale, nella base imponibile contributiva degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti rientra la totalità dei redditi d’impresa, compresi quelli derivanti dalla partecipazione in società in accomandita semplice, anche se il socio è accomandante. Ha però precisato che tale regola riguarda i redditi del soggetto titolare dell’obbligo contributivo e non consente di sommare a essi redditi, fiscalmente autonomi, percepiti da una persona diversa. Poiché i redditi societari erano della madre coadiutrice, mentre il destinatario dell’avviso di addebito e dell’obbligo contributivo oggetto della controversia era il figlio, la decisione della Corte d’appello è stata ritenuta corretta. Spese del giudizio di cassazione integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, convertito dalla l. n. 438/1992

    Risulta, infatti, distonico col quadro regolativo vigente, incoerente rispetto alle direttrici di sistema e comunque irragionevole, determinare la base reddituale utile a fini contributivi, cumulando redditi, fiscalmente rilevanti e del tutto autonomi, di soggetti diversi rispetto a quello titolare dell’obbligo e ciò proprio sulla base del criterio generale valevole in subiecta materia, fondato su una nozione di reddito da lavoro utilizzabile, in linea di massima, sia a fini contributivi che a fini tributari.

    La base imponibile contributiva va determinata considerando i redditi riferibili al soggetto titolare dell’obbligo contributivo; non si possono cumulare con essi redditi autonomi percepiti da un soggetto diverso.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    La soluzione indicata, che, nella sua generalità, deve essere ribadita - salva l’ulteriore precisazione di seguito esposta – trova la propria base giuridica nella lettera della norma dell'art. 3-bis cit. e dell'art. 6 comma 3 cit., con la conseguenza che i redditi di società in accomandita semplice sono da ritenersi redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computati, ai fini in discorso, nella base imponibile contributiva.

    I redditi derivanti dalla partecipazione in una società in accomandita semplice hanno natura di reddito d’impresa e, in linea generale, concorrono alla base imponibile contributiva del socio obbligato; la regola non autorizza tuttavia a imputare al titolare dell’obbligo i redditi appartenenti a un diverso soggetto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione a percentuale dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, la base imponibile comprende, in linea generale, la totalità dei redditi d’impresa del soggetto obbligato, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione in una società in accomandita semplice anche nella qualità di socio accomandante.
  • La base imponibile contributiva non può essere formata cumulando redditi fiscalmente autonomi percepiti da persone diverse: i redditi di un coadiutore familiare non possono essere imputati al familiare titolare dell’obbligo contributivo per il solo fatto che il coadiutore presta attività nell’impresa di quest’ultimo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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