Cassazione Civile, Ordinanza n. 25773/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro un avviso di addebito INPS. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1959/2020, aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1371/2021, depositata il 30 novembre 2021, aveva respinto il gravame. In cassazione il ricorrente ha formulato un unico motivo, il cui contenuto non è riportato nel provvedimento. La Corte ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo e rituale deposito della copia autentica della sentenza impugnata, nel fascicolo processuale telematico o cartaceo, entro il termine previsto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare il motivo proposto, perché la copia autentica della sentenza impugnata non era stata depositata tempestivamente e ritualmente. Ha precisato che l’omissione non è sanabile neppure se la copia autentica sia acquisita tramite il fascicolo d’ufficio o prodotta dal controricorrente: l’adempimento è un onere processuale funzionale all’impugnazione e la relativa sanzione non costituisce una restrizione sproporzionata all’accesso al giudice. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 3.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stata inoltre data attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Il mancato deposito della copia autentica del provvedimento impugnato nel rispetto del termine previsto, comporta l’improcedibilità del ricorso, senza possibilità di sanatoria.
Il tempestivo deposito della copia autentica della decisione impugnata è un onere prescritto a pena di improcedibilità e la sua omissione non può essere sanata.
art. 137-bis disp. att. c.p.c.
l'omesso deposito del provvedimento impugnato nel fascicolo telematico, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., comporta l'improcedibilità del ricorso, anche nel caso di acquisizione del fascicolo d'ufficio contenente la copia autentica, ex art. 137-bis disp. att. c.p.c., o di avvenuta produzione della stessa da parte del controricorrente
L’acquisizione della copia autentica dal fascicolo d’ufficio non sostituisce l’onere del ricorrente di depositarla tempestivamente nel giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, la declaratoria d’improcedibilità comporta l’attestazione dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Il comma individua l’importo di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
La norma è richiamata quale disposizione che ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater, relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente non deposita tempestivamente e ritualmente la copia autentica del provvedimento impugnato secondo l’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.; l’omissione non è sanabile.
- L’acquisizione della copia autentica della decisione impugnata tramite il fascicolo d’ufficio, o la sua produzione da parte del controricorrente, non supplisce all’onere di deposito gravante sul ricorrente.
- L’onere di depositare la copia autentica del provvedimento impugnato è funzionale all’avvio del giudizio di cassazione, non è gravoso e la sanzione di improcedibilità non costituisce una restrizione sproporzionata del diritto di accesso a un tribunale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25771/2026 del 24/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25716/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25732/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25736/2026 del 23/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25821/2026 del 25/09/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 25 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25806/2026 del 25/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →