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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28789/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva agito contro la società ritenuta costruttrice del complesso edilizio condominiale, chiedendo ai sensi dell'art. 1669 c.c. l'eliminazione di difetti dell'opera e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando la società a eseguire opere correttive per un importo determinato; la corte d'appello aveva confermato la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 167, 189, 190, 112, 115 c.p.c. e 1669 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto la sua decadenza dal potere di dedurre prove, eccezioni e domande per tardiva costituzione, senza considerare lo smarrimento del fascicolo; inoltre contestava che fosse stata provata la sua qualità di realizzatrice dell'intero complesso, non bastando l'intestazione a suo nome della concessione edilizia. Con il secondo motivo lamentava ancora la violazione delle medesime norme processuali e del principio dispositivo della prova, deducendo che la responsabilità per i vizi era stata affermata sulla base di un fatto - la realizzazione dell'edificio da parte sua - in realtà sempre contestato.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi, perché ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la ricorrente, pur avendo indicato in ricorso che la sentenza d'appello le era stata notificata, non aveva depositato insieme al ricorso la copia notificata della decisione impugnata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha escluso che tale omissione potesse essere sanata dalla sola circostanza che la notifica fosse stata eseguita ai sensi della L. n. 53 del 1994, dalla mancata contestazione della controparte o dall'istanza di acquisizione del fascicolo d'ufficio. Ha quindi confermato l'orientamento tradizionale sulla necessità del deposito della sentenza con relata di notificazione entro il termine di legge, ribadendo che la mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporta improcedibilità, salvo che il documento mancante sia già nella disponibilità del giudice o venga depositato tempestivamente nei termini consentiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione per gravi difetti dell'opera edilizia, invocata dalla parte attrice nei precedenti gradi di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione alla preclusione per tardiva costituzione e al diritto di difesa.

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali che la ricorrente assume violate.

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali che la ricorrente assume violate.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al denunciato vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio dispositivo e alla valutazione della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il deposito della copia notificata della sentenza impugnata, quando la notifica sia avvenuta, è onere della parte ricorrente e la sua mancanza comporta improcedibilità; non sono ammessi equipollenti salvo ipotesi espressamente riconosciute dalla giurisprudenza.

  • art. 372 c.p.c.

    consente in via estensiva il deposito successivo del documento mancante, ma solo entro il termine di legge previsto per il deposito del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, in ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 53 del 1994

    citata dalla ricorrente per sostenere che la notifica in via ex lege 53/1994 escluderebbe l'improcedibilità, tesi disattesa dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, egli deve depositare, entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., la copia della decisione con la relativa relata di notificazione; la mancanza di tale deposito comporta improcedibilità del ricorso.
  • L'onere di deposito della sentenza notificata non è surrogabile dalla mera non contestazione della controparte, dalla presenza del documento nel fascicolo d'ufficio o dalla sola istanza di acquisizione del fascicolo, salvo che il documento sia effettivamente già nella disponibilità del giudice.
  • La sanzione dell'improcedibilità può essere evitata solo se il documento mancante è depositato tempestivamente nei limiti consentiti dalla disciplina processuale; non è ammesso un recupero sine die dell'omissione.
  • La notifica del ricorso per cassazione oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impone un rigoroso controllo del rispetto del termine di impugnazione e degli adempimenti documentali previsti dall'art. 369 c.p.c.
  • La responsabilità ex art. 96 c.p.c. e le ulteriori conseguenze economiche possono essere applicate quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione accelerata prevista dall'art. 380-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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