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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12940/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, nell'ambito di patteggiamento in appello (art. 599 bis c.p.p.), ha rideterminato le pene concordate con il pubblico ministero. Maurizio Esposito deduce questione di legittimità costituzionale dell'art. 599 bis, comma 1, c.p.p., sotto il profilo degli artt. 3 e 111, comma 5, Cost., sostenendo che la norma sarebbe illegittima perché non vieterebbe alla Corte di applicare la medesima pena a coimputati che hanno tenuto condotte diverse. Pasquale Emanuele Esposito lamenta (i) illogicità e nullità della motivazione perché la Corte avrebbe applicato un criterio di computo diverso da quello concordato (soprattutto in relazione all'assorbimento di un capo e alla continuazione) e (ii) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Ritiene che la pena rideterminata dalla Corte d'appello corrisponda a quella concordata e non sia 'illegale' (né per specie né per quantità), sicché i profili di computo dedotti da Pasquale Esposito sono manifestamente infondati; inoltre la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata sul diniego delle attenuanti generiche (gravità dei fatti, quantità e contesto del rinvenimento delle sostanze). Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata da Maurizio Esposito, la Corte la giudica manifestamente infondata: gli artt. 3 e 111 Cost. non impongono che coimputati con condotte diverse abbiano necessariamente pene diverse, perché ai fini della determinazione della pena il giudice deve considerare tutti i criteri dell'art. 133 c.p., non soltanto la gravità della condotta. Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 599 bis cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento in appello: il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta, non è obbligato a motivare sul proscioglimento per cause dell'art. 129 c.p.p. né sull'esistenza di circostanze aggravanti quando l'imputato ha rinunciato ai motivi d'appello; la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di non punibilità/proscioglimento; la Corte non è tenuta a pronunciarvi quando opera il patteggiamento in appello e l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello che avrebbero consentito la relativa cognizione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena (condotta, gravità, personalità, attenuanti/aggravanti, ecc.). La Corte chiarisce che il giudice valuta tutti tali criteri e non solo la gravità della condotta, sicché è possibile applicare la stessa pena a coimputati anche se le condotte appaiono diverse.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti: i reati contestati ai ricorrenti erano fondati su questa disposizione; la Corte ha utilizzato la cornice edittale prevista per tali reati nella determinazione della pena.

  • art. 2 e 7 L. 895/67

    Norme in materia di armi, richiamate quanto al capo relativo al possesso/uso di armi; la pena relativa è stata computata e cumulata con gli altri reati secondo i criteri applicabili.

  • art. 3 Cost.

    Principio di uguaglianza: la Corte statuisce che non impone automaticamente l'identica quantificazione della pena per coimputati con condotte diverse, posto che la commisurazione tiene conto di molteplici elementi dell'art. 133 c.p.

  • art. 111, comma 5, Cost.

    Garantisce il giusto processo; la Corte ritiene che non derivi da tale norma l'obbligo di applicare pene distinte ai coimputati se la valutazione complessiva dei criteri non lo richiede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati: tra queste l'onere delle spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per liquidare il contributo di 3.000 euro a carico di ciascun ricorrente.

  • legge n. 103/2017, art. 1, comma 56

    Ha reintrodotto la possibilità di patteggiamento in appello; la sentenza richiama tale intervento per spiegare l'ambito di cognizione del giudice d'appello nelle ipotesi di patteggiamento.

Massime di principio

  • Quando il patteggiamento è accolto in appello ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p., la cognizione del giudice d'appello è limitata ai motivi di impugnazione non rinunciati: non si possono utilmente dedurre in Cassazione profili già rinunciati in appello, salvo che la pena sia 'illegale' nel senso di essere fuori dalla cornice edittale o essere stata determinata sulla base di una cornice inapplicabile.
  • Un ricorso in Cassazione contro la determinazione della pena in sede di patteggiamento in appello è ammissibile solo se si contesta l'illegalità della pena (per specie o quantità) o un vizio che abbia fatto sì che la pena si collochi al di fuori del sistema sanzionatorio previsto; contestazioni meramente valutative sui criteri di commisurazione sono manifestamente infondate se la pena corrisponde a quella concordata e rientra nella cornice applicabile.
  • La scelta di applicare pene uguali a coimputati non è di per sé contraria al principio di uguaglianza: il giudice, ai fini della determinazione della pena, deve considerare tutti i criteri dell'art. 133 c.p. (personalità, antecedenti, modalità, conseguenze, circostanze attenuanti/aggravanti, ecc.), non soltanto la differente gravità della condotta materiale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivato, ma la Corte d'appello può, ove pertinente, richiamare e condividere la motivazione di primo grado se questa è congrua e sufficiente a spiegare il rigetto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tali conseguenze vanno tenute presenti nella valutazione se proporre o meno ricorso.

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