Cassazione Civile, Ordinanza n. 31822/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il titolare dell'impresa appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto il suo gravame e accolto parzialmente l'appello incidentale della committente, confermando il rigetto della domanda di pagamento di euro 113.930,20 quale saldo di lavori edilizi eseguiti per la realizzazione di una struttura alberghiera e valorizzando, al contrario, il ritardo nell'esecuzione e la responsabilità dell'appaltatore. Con il primo motivo ha denunciato l'uso, da parte della Corte territoriale, di una consulenza tecnica fondata su documenti non ritualmente acquisiti, lamentando violazione del contraddittorio e della disciplina delle CTU. Con il secondo e il quarto motivo ha contestato l'affermazione dell'avvenuto pagamento da parte della committente e l'imputazione dei versamenti ai lavori oggetto di causa, sostenendo che i pagamenti non fossero specificamente descritti e che la Corte avesse operato presunzioni indebite. Con il terzo e il sesto motivo ha dedotto che il contratto di appalto, stipulato prima del rilascio del permesso di costruire, non avrebbe potuto produrre effetti e che la Corte avesse errato nel ritenere tardiva la consegna dell'opera non considerando il posticipato ottenimento del titolo edilizio. Con il quinto motivo ha censurato l'interpretazione delle conclusioni della committente, sostenendo che la domanda riconvenzionale fosse stata proposta solo in via subordinata e con formule diverse da quelle tempestivamente formulate. Con l'ultimo motivo ha contestato la ritenuta sussistenza di danni in favore della committente, deducendo mancanza di prova e ricorso a presunzioni inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio della decisione di merito, che aveva valorizzato anche la tardività delle contestazioni sulla CTU e la loro irrilevanza; inoltre, le contestazioni alla consulenza tecnica sono soggette alle preclusioni dell'art. 157 c.p.c. e devono essere dedotte tempestivamente. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rimettere in discussione una valutazione di fatto della Corte d'appello sulla cronologia dei pagamenti e sulla loro imputazione al rapporto d'appalto, attività riservata al giudice del merito. Il terzo, il sesto e il settimo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché introducevano in cassazione una questione nuova, relativa alla sospensione dell'efficacia del contratto fino al rilascio della licenza edilizia, non risultante trattata nella sentenza impugnata né adeguatamente allegata come devoluta nei gradi di merito. Il quinto motivo è stato respinto come inammissibile poiché l'interpretazione della domanda riconvenzionale adottata dalla Corte d'appello è stata ritenuta plausibile e coerente con il contenuto complessivo dell'atto, senza sconfinare in un nuovo esame del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure di legittimità non possono essere trasformate in richieste di riesame del fatto o introdurre questioni nuove non devolute nei gradi di merito.
Richiamato in tema di disciplina della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative contestazioni.
La norma ha natura ordinatoria e acceleratoria; le contestazioni alla CTU possono essere dedotte anche successivamente, ma restano soggette alle preclusioni per le eccezioni di nullità relative.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica e alla sua regolare acquisizione.
Richiamato nel motivo relativo alla consulenza tecnica e alla sua regolare acquisizione.
Richiamato in relazione al vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla decisione sulle domande della committente.
Richiamato in tema di valutazione delle prove e di allegazione dei pagamenti.
Richiamato con riferimento alle difese della committente e alla dedotta allegazione dei pagamenti.
Richiamato sia per le preclusioni assertive sia per la tempestività delle contestazioni e delle domande.
Richiamato rispetto alle conclusioni e al momento di precisazione delle stesse.
Richiamato per l'interpretazione della domanda giudiziale e delle conclusioni della parte.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la non efficacia del contratto di appalto prima del permesso edilizio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità o inefficacia del contratto in assenza del titolo edilizio.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l'invalidità del contratto prima del rilascio del permesso di costruire.
artt. 31, 32, 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla necessità del permesso di costruire per l'efficacia del contratto di appalto.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, sia per i pagamenti sia per i danni e per l'adempimento dell'appaltatore.
Richiamato per l'imputazione dei pagamenti al rapporto contrattuale dedotto in giudizio.
Richiamato con riferimento all'uso di presunzioni semplici per imputare pagamenti e accertare danni.
Richiamato per la disciplina della nullità processuale e del relativo regime di deduzione.
Le nullità relative, incluse le contestazioni alla CTU, devono essere dedotte a pena di decadenza nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, quando integrano eccezioni di nullità relative, sono soggette a preclusione e devono essere dedotte nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione; non è sufficiente sollevarle tardivamente in comparsa conclusionale o in cassazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito, poiché l'apprezzamento del materiale probatorio, la sua attendibilità e la scelta delle prove rilevanti spettano al giudice del merito.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se la parte non dimostra specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito, indicando altresì l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- L'interpretazione della domanda giudiziale e delle conclusioni della parte va compiuta in base al complessivo contenuto dell'atto e non alla sola formula testuale; una lettura plausibile e coerente del giudice di merito non è sindacabile in cassazione come se si trattasse di un nuovo esame del merito.
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