Cassazione Civile, Ordinanza n. 16302/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società cooperativa operante nel settore della produzione di energia elettrica e titolare di concessioni di derivazione d’acque pubbliche aveva stipulato con un comune, nel 1993, una convenzione che prevedeva il versamento di un contributo annuo in favore dell’ente locale, con l’impegno di quest’ultimo di destinare almeno parte delle somme alle attività economiche presenti sul territorio. La società, lamentando di non avere ottenuto chiarimenti sulle devoluzioni effettuate dal comune, aveva chiesto in primo grado la declaratoria di nullità della clausola di contribuzione per difetto di causa e per contrasto con norme imperative sopravvenute, nonché la restituzione delle somme versate; in subordine, aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dell’accordo, deducendo l’omessa destinazione del contributo alle attività locali. Il tribunale regionale aveva accolto la domanda principale, dichiarando nulla la convenzione e disponendo la restituzione, con applicazione della prescrizione decennale; il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva invece riformato la decisione, ritenendo valida la convenzione e condannando la società al pagamento delle annualità non corrisposte. In cassazione, la società deduceva: 1) motivazione apparente e violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la convenzione fosse nulla per contrasto con l’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003, che vieta di subordinare l’autorizzazione a misure compensative a favore degli enti territoriali; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di fatti e documenti decisivi e falsa applicazione dell’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018, assumendo che condotte ostruzionistiche del comune avessero inciso sulla libertà negoziale e sulla validità della convenzione; 3) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1362 c.c., sostenendo che l’obbligo del comune di reimpiegare le somme a favore delle attività economiche locali fosse l’obbligazione principale del rapporto e che la corte di merito avesse erroneamente escluso la risoluzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina invocata dalla ricorrente non era applicabile alla fattispecie: l’art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003 riguarda il divieto di subordinare l’autorizzazione a misure compensative, ma la convenzione in esame rientrava nel diverso piano degli accordi liberamente stipulati tra operatori ed enti territoriali, consentiti dall’art. 1, comma 5, l. n. 239/2004 e fatti salvi, se conclusi prima del 3 ottobre 2010, dall’art. 1, comma 953, l. n. 145/2018; la Corte richiama anche l’ordinanza della Corte costituzionale n. 46/2021, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità su tale norma. Ha inoltre precisato che, essendo la questione di diritto stata risolta correttamente, l’eventuale difetto motivazionale sul punto è irrilevante. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le asserite condotte ostruzionistiche non erano state poste a base delle domande di merito e, comunque, il mancato esame di documenti non integra di per sé il vizio di omesso esame, se il fatto storico è stato considerato o è comunque privo di decisività. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della decisione di merito: il Tribunale superiore aveva escluso la risoluzione rilevando la non diretta correlazione tra l’obbligo di versare il contributo e la successiva devoluzione parziale a favore delle attività locali, ossia aveva valorizzato la non corrispettività delle prestazioni; il motivo, pur evocando l’art. 1362 c.c., non sviluppava alcuna specifica censura ermeneutica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente non conduce alla cassazione quando la questione di diritto è stata comunque decisa correttamente dal giudice di merito.
art. 12, comma 6, d.lgs. n. 387/2003
l'autorizzazione ... non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore degli enti territoriali
La norma riguarda il divieto di imporre misure compensative come condizione dell'autorizzazione, non la validità degli accordi bilaterali autonomamente stipulati tra operatori e enti locali.
art. 1, comma 5, l. n. 239/2004
Ha legittimato la stipula di accordi tra enti territoriali e soggetti proponenti per misure di compensazione e riequilibrio ambientale, distinguendo tale piano da quello dell'autorizzazione.
art. 1, comma 953, l. n. 145/2018
Ha fatto salvi gli accordi bilaterali conclusi prima del 3 ottobre 2010, mantenendone piena efficacia per il passato e prevedendone la revisione per il futuro secondo le linee guida del 2010.
La dedotta violazione è stata ritenuta inammissibile perché le circostanze invocate non erano poste a fondamento delle domande di merito e non erano decisive.
La censura è stata assorbita nella valutazione di inammissibilità del motivo per mancata decisività dei fatti e dei documenti invocati.
L'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato; il rilievo riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non di singoli documenti.
La risoluzione per inadempimento presuppone che l'inadempimento riguardi un'obbligazione rilevante nel sinallagma contrattuale.
L'importanza dell'inadempimento va valutata in relazione all'interesse del creditore e al carattere corrispettivo delle prestazioni.
La censura per violazione delle regole ermeneutiche richiede una specifica illustrazione di come il giudice si sia discostato dai canoni legali di interpretazione del contratto.
Massime di principio
- Le misure compensative ambientali in materia energetica vanno distinte dal regime dell'autorizzazione: il divieto di subordinare il titolo abilitativo a tali misure non travolge, di per sé, gli accordi autonomamente conclusi tra operatori economici ed enti territoriali.
- Gli accordi bilaterali stipulati prima del 3 ottobre 2010 in materia di compensazioni con gli enti locali conservano efficacia per il passato ed entrano in una fase di revisione solo pro futuro secondo la disciplina sopravvenuta.
- Il vizio di motivazione apparente su una questione di diritto non comporta cassazione se la soluzione giuridica adottata dal giudice di merito è corretta.
- Nel giudizio di legittimità, l'omesso esame di documenti non è di per sé decisivo: occorre che sia stato trascurato un fatto storico decisivo e controverso; se il fatto è irrilevante o comunque considerato, il motivo è inammissibile o infondato.
- La risoluzione per inadempimento richiede che l'obbligazione asseritamente inadempiuta sia effettivamente parte del sinallagma contrattuale e abbia carattere corrispettivo rispetto alla prestazione dell'altra parte.
- La censura per violazione dei criteri di interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni legali siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti il motivo è inammissibile.
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