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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27031/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'INPS per il pagamento di differenze contributive dovute alla Gestione commercianti, calcolate sul maggior reddito conseguito negli anni 2010-2012 dal ricorrente in qualità di socio di una s.n.c. avente come unico oggetto la locazione dell'unico immobile di proprietà. In appello l'opposizione era stata rigettata e il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 2082 e 2195 c.c. e dell'art. 3-bis d.l. 384/1992, sostenendo che il reddito proveniente dalla partecipazione alla società immobiliare non potesse rientrare nell'imponibile contributivo della Gestione commercianti perché l'attività di mera locazione non sarebbe attività d'impresa; (2) violazione dell'art. 1, comma 203, l. 662/1996 e dell'art. 3-bis d.l. 384/1992, deducendo che giudicati interni o comunque precedenti decisioni del Tribunale di Brescia avrebbero escluso la natura imprenditoriale dell'attività della società e l'obbligo di iscrizione dei soci alla Gestione commercianti; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la reale natura dell'attività svolta dalla società; (4) violazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. in tema di prescrizione, contestando sia il dies a quo individuato dalla Corte d'appello nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi sia l'efficacia interruttiva attribuita ad avvisi bonari inviati dall'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando il principio consolidato secondo cui, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'obbligo contributivo va parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone anche se l'assicurato non vi svolga attività lavorativa e anche se la società abbia come oggetto il mero godimento di canoni di locazione. Quanto al quarto motivo, la Corte ha osservato che l'idoneità di un atto del creditore a interrompere la prescrizione è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e che il ricorrente non aveva trascritto gli avvisi bonari né indicato dove reperirli nel fascicolo, violando il principio di specificità e autosufficienza del ricorso. Inoltre, poiché la sentenza impugnata era sorretta da autonome rationes decidendi, l'inammissibilità della censura sulla prescrizione interrompeva l'esame dell'altra doglianza sul decorso iniziale del termine. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2082 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la mera locazione immobiliare non integra attività d'impresa; la Corte non accoglie questa impostazione nel contesto dell'obbligo contributivo alla Gestione commercianti.

  • art. 2195 c.c.

    Invocato per escludere la natura commerciale dell'attività societaria; la Corte conferma invece la rilevanza contributiva dei redditi societari ai fini previdenziali.

  • art. 3-bis, d.l. n. 384/1992

    Norma richiamata quale base dell'obbligo contributivo verso la Gestione commercianti per i soggetti iscritti; interpretata in continuità con il principio di armonizzazione tra imponibile fiscale e previdenziale.

  • art. 1, comma 203, l. n. 662/1996

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione/contribuzione; la Corte applica la lettura consolidata che include nel reddito imponibile anche quello da partecipazione in società di persone.

  • art. 6, comma 3, T.U. n. 917 del 1986

    Usato dalla Corte come fondamento del principio per cui i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi d'impresa, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale.

  • art. 5, l. n. 233/1990

    Richiamato per evidenziare che la misura delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi è commisurata al reddito annuo d'impresa.

  • art. 2934 c.c.

    Invocato nel motivo sulla prescrizione per contestare la decorrenza e l'interruzione del termine.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato nel motivo sulla prescrizione per sostenere un diverso dies a quo rispetto a quello individuato dalla Corte territoriale.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla valutazione di fatto relativa all'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    Applicato per affermare la necessità di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con trascrizione degli atti rilevanti e indicazione della loro collocazione nel fascicolo.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti alla Gestione commercianti, l'obbligo contributivo può essere parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone, anche quando il socio non svolga in concreto attività lavorativa nella società e l'oggetto sociale consista nel mero godimento e locazione di immobili.
  • Ai fini previdenziali, i redditi delle società di persone sono trattati come redditi d'impresa secondo l'impostazione del T.U.I.R.; la base imponibile contributiva tende ad armonizzarsi con quella fiscale, in coerenza con l'evoluzione normativa e con il vaglio di costituzionalità già espresso.
  • L'idoneità di un atto del creditore a interrompere la prescrizione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo nei limiti del vizio motivazionale consentito, fermo il rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • Quando la decisione impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il decisum, la censura che non colpisca utilmente una di esse rende inutile l'esame delle ulteriori doglianze riferite all'altra.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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