Cassazione Civile, Ordinanza n. 27003/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per contributi omessi, sanzioni, diritti e spese, per un importo complessivo di euro 252.802,19. La società aveva proposto opposizione, poi respinta in appello. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo perfezionata la notifica dell’appello dell’ente previdenziale sulla base della relata e dell’avviso di ricevimento. La società ha quindi proposto revocazione dell’ordinanza ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse supposto l’esistenza di un avviso di ricevimento che, invece, non era stato prodotto e non sarebbe esistito in natura, per quanto dichiarato da Poste. Il motivo di revocazione denuncia dunque un asserito errore di fatto nella percezione degli atti, relativo alla notifica dell’atto di appello e alla sua compiuta giacenza/perfezionamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la questione dell’inesistenza o irregolarità della notifica dell’appello costituiva il punto centrale e controverso già dedotto nel precedente giudizio di cassazione, sicché non si trattava di un errore di fatto revocatorio ma, al più, di una censura di giudizio sull’applicazione della disciplina delle notifiche e sulla valutazione delle risultanze documentali. Ha inoltre osservato che l’ordinanza revocanda aveva fondato il rigetto su un percorso argomentativo che valorizzava la documentazione prodotta e la fede privilegiata delle attestazioni postali, incompatibile con la mera svista materiale richiesta dall’art. 395, n. 4, c.p.c. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina il ricorso per revocazione delle pronunce della Corte di cassazione; ne delimita il rimedio ai casi previsti, tra cui l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o errore di percezione, immediatamente rilevabile, su un fatto decisivo non controverso e non oggetto di valutazione o giudizio.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione come norma la cui violazione era stata denunciata in relazione al contraddittorio.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione in tema di notificazioni e contraddittorio.
richiamato nel precedente ricorso per cassazione come norma processuale relativa al rito del lavoro e alle notificazioni dell’impugnazione.
art. 4, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890
l’avviso di ricevimento dell’atto notificato a mezzo posta costituisce elemento probatorio dell’attività eseguita dall’agente postale.
art. 8, comma 4, L. 20 novembre 1982, n. 890
il perfezionamento della notifica si verifica per effetto del decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, risultante dall’avviso di ricevimento.
art. 35, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
disposizione transitoria richiamata per l’applicazione ratione temporis della nuova formulazione dell’art. 391-bis c.p.c.
richiamato per la decisione in camera di consiglio e per il termine entro cui il collegio deposita l’ordinanza.
non citato espressamente nel testo; non incluso
Massime di principio
- La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo se si deduce un errore di fatto in senso stretto, cioè una svista percettiva su un fatto decisivo, e non già un errore di diritto o di valutazione delle prove.
- Non ricorre errore revocatorio quando il fatto asseritamente erroneamente percepito era già oggetto di contraddittorio e costituiva il punto centrale della precedente decisione, perché in tal caso la doglianza investe un tema controverso e non una mera svista materiale.
- La deduzione che la Corte abbia attribuito valore probatorio a documenti o attestazioni postali integra una censura di giudizio sulla valutazione degli atti, non un errore di fatto revocatorio.
- Ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo posta, la Corte valorizza la relata e le attestazioni dell’agente postale, che fanno fede fino a querela di falso per le attività certificate, e il decorso del termine previsto dalla legge sulla notifica postale.
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