Cassazione Civile, Ordinanza n. 26980/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale concernente crediti previdenziali. In un precedente giudizio di opposizione la domanda della società era stata rigettata con sentenza poi ritenuta passata in giudicato; i giudici di merito, e poi la Corte di cassazione con ordinanza n. 20261/2021, hanno applicato alla pretesa il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. La società ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte avrebbe supposto la definitività della sentenza senza verificare la presenza dell'attestazione di cancelleria del passaggio in giudicato, richiesta dall'art. 124 disp. att. c.p.c., e avrebbe omesso di rilevare d'ufficio tale carenza documentale. L'INPS ha resistito sostenendo l'inammissibilità del rimedio, perché la doglianza investiva non una svista percettiva ma una valutazione giuridica, e perché la definitività della sentenza era stata comunque posta a base del giudizio di merito e non specificamente contestata in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il vizio denunciato non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a censurare la correttezza giuridica dell'applicazione dell'art. 2953 c.c. e la valutazione compiuta sulla definitività della precedente sentenza. Inoltre ha osservato che il passaggio in giudicato era stato affermato nei giudizi di merito e riconosciuto dalla stessa ricorrente nel precedente ricorso e nella memoria, sicché il punto era controverso e comunque già oggetto di valutazione processuale, dunque insuscettibile di revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'INPS e all'ulteriore contributo unificato, mentre nessuna statuizione è stata adottata nei rapporti con l'agente della riscossione rimasto intimato e non costituito.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle pronunce della Corte di cassazione nei casi previsti, ma solo entro il perimetro dei motivi revocatori tipici.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o errore di fatto, non in un errore di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali.
Il titolo giudiziale definitivo trasforma il credito originario e fa decorrere la prescrizione decennale dell'actio iudicati anche per pronunce che rendano incontestabile il credito, non solo per le sentenze di condanna in senso stretto.
Richiamato dalla ricorrente come norma che attesta il passaggio in giudicato mediante certificazione di cancelleria.
Individua la trattazione camerale del ricorso.
art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022
La nuova disciplina processuale è stata ritenuta applicabile ratione temporis in virtù della norma transitoria.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore denunciato sia un errore di fatto percettivo, obiettivamente rilevabile dagli atti e decisivo, e non quando la doglianza mascheri una critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- Non ricorre errore revocatorio se il fatto asseritamente omesso o percepito erroneamente è stato in realtà oggetto di discussione tra le parti o di apprezzamento nel giudizio definito dalla pronuncia impugnata.
- Il passaggio in giudicato di una sentenza, una volta posto a base della decisione e non specificamente censurato nelle fasi di merito, non può essere rimesso in discussione mediante revocazione sotto forma di contestazione della prova documentale del giudicato.
- L'art. 2953 c.c. opera non solo per le sentenze di condanna, ma per tutte le decisioni che rendano definitivamente incontestabile il credito, perché il diritto trova titolo nel giudicato e non più nel rapporto originario.
- Non è consentito utilizzare il rimedio revocatorio per contestare, in realtà, l'interpretazione o la portata applicativa di una norma sostanziale o processuale già esaminata dal giudice di legittimità.
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