Cassazione Civile, Ordinanza n. 26998/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato nel quale la lavoratrice aveva impugnato una sanzione disciplinare e aveva poi dedotto di essere stata adibita a mansioni dequalificanti, chiedendo di essere riassegnata a mansioni equivalenti al proprio inquadramento e il risarcimento dei danni da demansionamento. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità della sanzione disciplinare, ma aveva respinto le ulteriori domande della lavoratrice e la domanda riconvenzionale della società. La Corte d’appello di Torino, con sentenza non definitiva, aveva invece accertato il demansionamento, ordinando l’assegnazione a mansioni equivalenti e liquidando il danno patrimoniale; con sentenza definitiva aveva poi riconosciuto anche il danno biologico. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze, articolando sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in altro procedimento, con previsione espressa dell’impegno a dare atto della cessata materia del contendere anche nei giudizi pendenti in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei sei motivi di ricorso perché ha rilevato che, a seguito di una conciliazione intervenuta tra le parti in un diverso procedimento ma riferita espressamente anche al giudizio di legittimità, era sopravvenuto il difetto di interesse alla decisione e quindi la cessazione della materia del contendere. La Corte ha precisato che non si trattava di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., ma di sopravvenuto venir meno della controversia per effetto dell’accordo complessivo tra le parti. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente in applicazione del principio di causalità-soccombenza, rilevando che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La Corte esclude che la vicenda integri una rinuncia al ricorso per cassazione, poiché dalle pattuizioni intervenute emerge invece una cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La norma non si applica alla cessazione della materia del contendere, perché riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, intervenga un accordo transattivo che definisca integralmente la lite e sia espressamente esteso anche al ricorso per cassazione, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- La cessazione della materia del contendere non coincide con la rinuncia al ricorso: la prima deriva dal venir meno dell’interesse sostanziale alla pronuncia, la seconda da un atto processuale unilaterale o concorde tipizzato dall’art. 390 c.p.c.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo secondo il principio di causalità-soccombenza, se l’accordo non regola diversamente il punto.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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