Cassazione Civile, Ordinanza n. 27002/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto alla ricorrente contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti sui redditi eccedenti il minimale per gli anni 2007-2010. La ricorrente ha opposto il titolo sostenendo, con il primo motivo, che i contributi non dovessero essere calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, poiché il reddito prodotto dalla società di cui è socia deriverebbe non da attività d'impresa ma dal mero godimento e riscossione di canoni di locazione di immobili sociali; in subordine ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto richiamato. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè la natura non imprenditoriale dell'attività della società partecipata. Con il terzo motivo ha censurato la mancata compensazione delle spese di lite. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva rigettato l'opposizione; in cassazione la ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando il principio per cui, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l'obbligo contributivo va parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti da partecipazione a società di persone anche se l'assicurato non vi svolge attività lavorativa e anche se la società abbia per oggetto il mero godimento di immobili e la riscossione dei canoni di locazione, in quanto i redditi delle società di persone sono considerati redditi d'impresa ai sensi dell'art. 6, comma 3, TUIR. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del criterio di calcolo dei contributi dovuti alla Gestione commercianti
richiamata in relazione alla conversione del d.l. n. 384/1992
i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme proprie dei redditi d'impresa
indicato come norma che commisura ai redditi d'impresa la misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi
invocato per la compensazione delle spese, ma la sua applicazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Corte cost. n. 354/2001
richiamata per escludere dubbi di legittimità costituzionale del sistema di commisurazione contributiva anche a redditi diversi dal solo reddito di lavoro
Massime di principio
- Per gli iscritti alla Gestione commercianti, la base imponibile contributiva comprende tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento che siano fiscalmente qualificati come redditi d'impresa, anche se derivanti da partecipazioni in società di persone e anche se il socio non vi svolga attività lavorativa.
- Ai fini previdenziali, rileva la qualificazione fiscale del reddito societario prevista dall'art. 6, comma 3, TUIR: i redditi di società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi d'impresa a prescindere dalla fonte concreta o dall'oggetto sociale.
- Non sussiste un necessario parallelismo tra contribuzione e sola remunerazione dell'attività lavorativa: il sistema può assumere una base contributiva più ampia, coerente con l'armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale.
- La mancata compensazione delle spese di lite è in linea di massima insindacabile in cassazione quando la relativa decisione appartiene al potere discrezionale del giudice di merito, salvo specifiche violazioni di legge non emerse nel caso concreto.
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