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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27005/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di addebito con cui l'INPS ha richiesto a un soggetto già iscritto alla Gestione commercianti il pagamento di differenze contributive, calcolate sul maggior reddito derivante dalla sua partecipazione a società di persone diverse da quella per cui era iscritto. Le società avevano quale unico oggetto la concessione in locazione di beni immobili di loro proprietà. In appello la pretesa contributiva era stata ritenuta fondata; il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due censure: con la prima ha dedotto la violazione dell'art. 3-bis d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992, sostenendo che i redditi derivanti dalla partecipazione societaria non dovessero entrare nell'imponibile contributivo della Gestione commercianti perché l'attività di locazione immobiliare non sarebbe attività d'impresa; con la seconda ha dedotto la violazione dell'art. 27 d.lgs. n. 46/1999, contestando la ritenuta genericità delle eccezioni mosse in appello al calcolo delle sanzioni civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, dando continuità al principio secondo cui, per chi possieda i requisiti per l'iscrizione alla Gestione commercianti, la contribuzione va parametrata a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, compresi quelli derivanti dalla partecipazione a società di persone in cui l'assicurato non svolga attività lavorativa e che abbiano ad oggetto il mero godimento dei canoni di locazione. Ha inoltre richiamato il fondamento di tale soluzione nell'art. 6, comma 3, T.U.I.R. e nel principio di armonizzazione tra redditi fiscalmente e previdenzialmente rilevanti, oltre che nella già scrutinata compatibilità costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva riprodotto in ricorso, neppure nei limiti minimi necessari, il contenuto delle eccezioni formulate in appello né indicato dove l'atto fosse reperibile, con conseguente violazione dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. n. 384/1992 conv. in l. n. 438/1992

    La base contributiva della Gestione commercianti comprende i redditi rilevanti secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche se derivanti da partecipazioni societarie non accompagnate da attività lavorativa personale dell'assicurato e riferite a società immobiliari di mero godimento.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, e sono determinati unitariamente secondo le norme dei redditi d'impresa.

  • art. 5, l. n. 233/1990

    La misura dei trattamenti previdenziali dei lavoratori autonomi è commisurata al reddito annuo d'impresa, richiamando la convergenza tra base fiscale e previdenziale.

  • art. 27 d.lgs. n. 46/1999

    Nel testo non viene svolta una specifica interpretazione della norma; il motivo fondato su di essa è dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara e specifica delle censure e la trascrizione o localizzazione degli atti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti alla Gestione commercianti, la base imponibile contributiva può comprendere anche redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone che esercitino attività di mero godimento immobiliare, indipendentemente dal fatto che l'assicurato vi svolga attività lavorativa personale.
  • Ai fini previdenziali, la nozione di reddito rilevante tende a coordinarsi con quella fiscale: i redditi societari qualificati come redditi di impresa rilevano anche per il calcolo dei contributi dovuti alla gestione di appartenenza.
  • La deduzione in cassazione di censure contro la statuizione sulle sanzioni richiede specifica allegazione del contenuto delle contestazioni formulate nei gradi di merito e l'indicazione del relativo riscontro documentale; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione del principio di specificità e autosufficienza del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla erroneità del calcolo delle sanzioni o sulla natura non imprenditoriale dell'attività sottostante, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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