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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione già in godimento, presentata in via amministrativa nel luglio 2014 e poi in giudizio nel febbraio 2015 da un titolare di pensione ex Fondo elettrici. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo non maturata la decadenza e affermando che il trattamento andasse ricalcolato includendo la retribuzione pensionabile in senso ampio, secondo l'armonizzazione prevista dal d.lgs. n. 562 del 1996, art. 3, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche e degli interessi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011, sostenendo che la domanda di riliquidazione fosse soggetta alla nuova decadenza triennale e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso tale effetto per il solo fatto che la prestazione era già in godimento al momento dell'entrata in vigore della norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui la decadenza introdotta dall'art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 si applica anche alle azioni aventi ad oggetto il ricalcolo o l'adeguamento di prestazioni pensionistiche già liquidate, ma decorre dall'entrata in vigore della disposizione per le situazioni preesistenti, senza efficacia retroattiva. Ha inoltre precisato che, in tali ipotesi, la decadenza colpisce le sole differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio rispetto alla domanda giudiziale, non l'intera pretesa di riliquidazione. Poiché la sentenza d'appello non si è attenuta a tali principi, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47

    come novellato dal D.L. n. 98 del 2011

    La decadenza prevista dalla norma, come modificata, si applica anche alle azioni giudiziarie per prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte o per accessori del credito.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1

    La nuova disciplina introduce una decadenza triennale per le azioni aventi a oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito; per le situazioni già in essere decorre dall'entrata in vigore della norma.

  • L. n. 111 del 2011

    conv. del D.L. n. 98 del 2011

    È la legge di conversione che ha reso stabile la modifica dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970.

  • D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3

    La norma disciplina l'armonizzazione delle pensioni retributive del Fondo elettrici con quelle dell'AGO, ampliando la base pensionabile e prevedendo limiti di calcolo.

  • L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12

    È richiamata come parametro per individuare il limite massimo della retribuzione pensionabile, nel confronto con quello previsto per l'AGO.

  • D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 bis

    Prevede la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale o di riliquidazione.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta introduce per la prima volta una decadenza, essa si applica anche ai rapporti e alle situazioni soggettive già esistenti, ma il termine non può decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che lo istituisce.
  • Nelle controversie sulla riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza introdotta per le azioni giudiziarie non estingue l'intera pretesa di ricalcolo, ma colpisce soltanto le differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
  • Ai fini dell'impedimento della decadenza, è sufficiente la proposizione dell'azione giudiziaria, che costituisce l'atto da compiere nel termine previsto dalla legge.
  • L'interpretazione della disciplina sopravvenuta deve perseguire un bilanciamento tra l'esigenza di certezza e sollecitazione dell'esercizio del diritto e la tutela del privato rispetto a effetti retroattivi pregiudizievoli non imputabili.
  • In tema di ricalcolo pensionistico, l'eventuale errore di liquidazione incide sulle differenze arretrate secondo i limiti temporali stabiliti dalla disciplina decadenziale, senza trasformarsi in una decurtazione definitiva e integrale del trattamento in godimento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiDecadenzaPrescrizione

Testo integrale

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