Cassazione Civile, Ordinanza n. 09604/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998; la domanda era stata respinta con decreto del Questore della Provincia di Grosseto. Il Tribunale di Firenze aveva poi rigettato l'impugnazione proposta contro tale diniego. In cassazione veniva dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso, insufficiente e contraddittorio esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito non avesse svolto un adeguato percorso argomentativo e non avesse valutato la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate, in particolare con riguardo ai vincoli familiari in Italia e alla tutela della vita privata e familiare del richiedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, in materia di protezione speciale, l'art. 19, comma 1.1, seconda parte, d.lgs. 286/1998 attribuisce rilievo diretto all'integrazione sociale e familiare in Italia, da valutare considerando natura ed effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine, senza necessità di un giudizio comparativo con le condizioni del paese di provenienza. Ha però rilevato che, nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato un soggiorno molto recente in Italia, l'ospitalità presso il fratello senza una vera consuetudine di vita comune o progettualità, e un'attività lavorativa solo sporadica; inoltre, il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, senza indicare fatti decisivi omessi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del Ministero intimato; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998
Costituisce il parametro sostanziale invocato per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente, da valutare in base a vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine, senza necessità di comparazione con le condizioni del paese di provenienza.
Ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998.
Ha convertito il d.l. n. 130 del 2020.
Il giudizio di merito era stato deciso con ordinanza resa nel procedimento sommario.
art. 19 ter
Richiamato nell'intestazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- In materia di protezione speciale ex art. 19 d.lgs. 286/1998, il giudice deve valorizzare direttamente l'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, considerando effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale, durata del soggiorno e legami con il paese d'origine.
- Ai fini del riconoscimento della protezione speciale non è necessario svolgere un giudizio comparativo con le condizioni esistenti nel paese di provenienza, neppure nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito senza indicare un fatto decisivo omesso dal giudice di merito.
- La censura di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo trascurato dal giudice, non essendo sufficiente una critica generica dell'iter argomentativo della decisione impugnata.
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