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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5652/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza di primo grado favorevole alla società; il gravame principale contestava presunte carenze di motivazione e vizi di diritto nella decisione di appello (tra cui l'indebita applicazione della procedura di controllo automatizzato ex art. 54‑bis DPR 633/1972, e omesso esame di sanzioni/interessi). La società ha proposto ricorso incidentale limitato alla censura sulla liquidazione delle spese di lite in misura simbolica.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito, nei termini di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica (art. 369 c.p.c.): l'Agenzia aveva attestato la notifica ma non ha prodotto la relativa relata entro il termine breve; la copia della sentenza risultante da un'istanza di sgravio allegata alla posta PEC non è idonea a sostituire la relata richiesta. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inefficace per tardività (notificato oltre il termine breve). Per effetto dell'improcedibilità non sono stati esaminati i motivi di merito. Le spese di cassazione sono compensate tra le parti; non si applica l'art. 13, comma 1‑quater del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 54‑bis d.P.R. n. 633/1972

    Norma richiamata in fatto per la procedura di controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA che ha dato origine alla cartella; la pronuncia però non è entrata nel merito della legittimità di tale contestazione a causa dell'improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione della sentenza: il vizio dedotto è stato però inammissibile per ragioni procedurali, per cui la Corte non ha affrontato il merito dell'interpretazione di quest'articolo.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel ricorso incidentale relativo alle spese di lite; la questione è stata però dichiarata inefficace per tardività dell'incidente e quindi non valutata nel merito.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla correttezza della motivazione della sentenza di merito; la Corte non ha esaminato la censura per intervenuta improcedibilità.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Invocato con riguardo alla completezza del giudizio e all'esame di tutti i profili dedotti in appello (sanzioni e interessi); anche tale censura non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso principale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto e motivazione apparente). I motivi fondati su tali norme non sono stati trattati nel merito per via dell'improcedibilità procedurale.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Fondamentale per la decisione: impone all'attore che dichiara la notifica della sentenza di depositare copia autentica della sentenza munita della relata di notifica entro il termine breve; la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, come accertato dalla Corte.

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata (dies a quo); la Corte ha osservato che la notificazione del ricorso principale alla controparte è avvenuta dopo la scadenza del termine breve, con conseguente improcedibilità.

  • art. 326 cod. proc. civ.

    Citato con riferimento alla notificazione della sentenza quale dies a quo per i termini di impugnazione; la Corte ha richiamato il principio che la notificazione della sentenza è rilevante anche per il notificante ai fini della decorrenza del termine breve.

  • art. 334 cod. proc. civ.

    Applicato per qualificare il ricorso incidentale come tardivo e per dichiararne l'inefficacia, atteso che la notificazione dell'incidente è intervenuta oltre il termine breve pertinente.

  • art. 91 e 92 cod. proc. civ.

    Richiamati dal ricorrente incidentale in tema di liquidazione delle spese e della disciplina applicabile; la Corte non ha pronunciato nel merito della loro interpretazione essendo il ricorso incidentale inefficace.

  • d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018

    Men- zionato nella censura incidentale relativa alla quantificazione delle spese di lite; non è stato esaminato nel merito a causa dell'inefficacia dell'incidente.

  • art. 13, comma 1‑quater DPR 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato in tema di esenzione/contributo unificato: la Corte ha ritenuto che non si applica nel caso in esame alla parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (essendo amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato).

Massime di principio

  • La dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza nel ricorso per cassazione vincola il ricorrente all'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • La mera disponibilità della sentenza (ad es. come allegato a un'istanza di sgravio inviata via PEC) non sostituisce la relata di notifica richiesta dalla procedura ordinaria per il deposito nel giudizio di cassazione.
  • Il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e la notificazione dell'impugnazione alla controparte deve avvenire entro quel termine; la notificazione successiva rende il ricorso inefficace/improcedibile.
  • Un ricorso incidentale notificato oltre i termini previsti va qualificato come tardivo e può essere dichiarato inefficace, soprattutto se il ricorso principale è già improcedibile.
  • Quando sussiste improcedibilità per vizi formali del ricorso, il giudice di legittimità non entra nel merito delle questioni sostanziali dedotte dalle parti.
  • In casi di contenzioso complesso e risultati non univoci tra le fasi processuali, la Corte può compensare le spese di giudizio.
  • Le amministrazioni pubbliche e i loro difensori (Avvocatura) devono porre particolare attenzione al rispetto delle formalità di notifica e dei termini processuali, perché la violazione di tali oneri può precludere l'esame di questioni sostanziali anche rilevanti.

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