Cassazione Civile, Sentenza n. 5790/2025 del 04/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Esecuzione forzata per espropriazione di crediti: la società Tralicci Gomme promosse un'azione di accertamento dell'obbligo del terzo (Poste Italiane) in relazione a un pignoramento di crediti. Si trattava del secondo pignoramento sullo stesso rapporto di conto corrente: il primo (promosso dall'avv. Gina Tralicci per suo credito di spese) aveva ottenuto una dichiarazione positiva dal terzo; il secondo (promosso dalla Tralicci Gomme per risarcimento di euro 911,54) vide una dichiarazione negativa del terzo, che allegava un saldo negativo e la presenza di precedenti prenotazioni dovute a esecuzioni. Il ricorso in Cassazione censurava la decisione di merito nella parte relativa alla valutazione della dichiarazione del terzo e alla mancata ammissione del giuramento decisorio, deducendo violazioni degli artt. 112, 115, 116, 547 e 550 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per grave insufficienza dell'esposizione dei fatti (art. 366 c.p.c.), rilevando che il ricorso non specificava in che termini e quando la dichiarazione di quantità resa da Poste Italiane fosse stata sottoposta al giudice dell'esecuzione né quali provvedimenti fossero stati adottati successivamente. Per tale ragione il collegio non ha esaminato nel merito le questioni circa il contenuto obbligatorio della dichiarazione del terzo nei casi di pignoramenti successivi né la correttezza della decisione di merito sulla rinuncia al giuramento decisorio. Ha altresì dato atto del presupposto per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso ma senza specifica spiegazione; la Corte ha ritenuto la censura non illustrata e quindi inammissibile
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel ricorso ma non adeguatamente illustrato; la censura relativa è stata considerata inammissibile per carenza di spiegazione
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel ricorso ma non sviluppato; quindi inammissibile per mancanza di illustrazione
art. 547 c.p.c.
Norma che disciplina la dichiarazione del terzo pignorato: il ricorso deduceva obblighi del terzo (ammettere il debito e indicare pignoramenti precedenti). La Corte non si è pronunciata sulla corretta interpretazione di tale norma per via dell'inammissibilità del ricorso
art. 550 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle conseguenze delle dichiarazioni del terzo; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale a causa dell'inammissibilità
art. 543 c.p.c.
Richiamato quale riferimento procedurale per l'udienza ex art. 543; la Corte osserva che vi è stato un intervallo temporale e che non è stato documentato come la dichiarazione del terzo sia stata posta all'attenzione del giudice dell'esecuzione
art. 96, comma terzo, c.p.c.
Norma usata dalla Corte d'appello per condannare la Tralicci Gomme; la Cassazione non ha riformato quella statuizione nel merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile
art. 366 c.p.c.
n. 3 e n. 4 (richiami nella motivazione)
Applicata dalla Corte di cassazione per dichiarare il ricorso inammissibile: n.3 per insufficiente esposizione dei fatti; n.4 per mancata illustrazione di deduzioni relative a norme citate
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis)
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente del contributo unificato, ai sensi della norma
Massime di principio
- In Cassazione il rigore formale nella esposizione dei fatti è determinante: bisogna indicare chiaramente quando e come la dichiarazione del terzo pignorato è stata trasmessa al giudice dell'esecuzione e quali provvedimenti ne sono conseguiti; la mancanza di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (art. 366 c.p.c.).
- In ipotesi di pignoramenti multipli sullo stesso credito, il creditore che ottiene una dichiarazione negativa del terzo deve documentare e porre tempestivamente la dichiarazione all'attenzione del giudice dell'esecuzione e indicare le iniziative processuali successive (istanze di riunione, richiesta di accertamento, eccezioni), pena la perdita della protezione giudiziale.
- La questione se il terzo debba, in caso di precedente pignoramento, rendere una dichiarazione positiva integrando l'indicazione dei pignoramenti anteriori è rilevante ma può restare non risolta se il ricorso è inammissibile per vizi formali; quindi va trattata con cura probatoria e processuale nelle fasi inferiori.
- La richiesta di giuramento decisorio richiede attenzione procedurale: deve risultare formulata e non abbandonata nelle conclusioni; l'eventuale rinuncia o mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni può farla intendere come rinunciata.
- Per chi impugna in Cassazione è essenziale allegare e richiamare con precisione gli atti e le date rilevanti (notifiche dei pignoramenti, dichiarazioni del terzo, provvedimenti del giudice dell'esecuzione, eventuali intimazioni/istanze intercorse) in modo che la Corte possa esaminare le questioni sostanziali.
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