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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5542/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della CTR di Genova che aveva confermato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2006 per cessioni immobiliari. Il ricorso deduceva: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 2495 c.c., poiché l'avviso era stato notificato alla società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese (cancellazione 12/02/2009; notifica avviso 14/08/2009); (2) omesso esame di fatto decisivo, ossia la cancellazione della società antecedente alla notifica dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, dopo la cancellazione della società, il liquidatore non abbia legittimazione ad impugnare l'atto impositivo rivolto esclusivamente alla società estinta: la legittimazione spettava ai soci quali successori. Di conseguenza il ricorso originario proposto da Azzurra s.coop.r.l. era inammissibile ab origine. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso; ha compensato integralmente le spese di lite e ha richiamato l'applicabilità della norma che può comportare l'ulteriore versamento del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115/2002 (introdotto dalla l. n.228/2012).

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    La cancellazione della società comporta un fenomeno successorio: l'obbligazione tributaria non si estingue ma si trasferisce ai soci; dopo la cancellazione il liquidatore perde la legittimazione ad impugnare atti tributari diretti esclusivamente alla società estinta.

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Motivo di ricorso usato per censurare la sentenza per violazione di norme processuali (qui la presunta violazione dell'art. 2495 c.c. e la disattesa memoria depositata in appello).

  • art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Motivo di ricorso volto ad evidenziare l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti (la cancellazione della società antecedente alla notificazione dell'avviso).

  • art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973

    art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come parametro analogico: dopo la morte del debitore la notifica può effettuarsi ai successori; la Corte applica analogia per sostenere che, dopo l'estinzione, la notifica deve essere effettuata ai soci/successori.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014

    La disposizione prevede un differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione ma si applica solo se la cancellazione è richiesta dopo il 13/12/2014; non è applicabile al caso di specie (cancellazione anteriore), quindi non opera retroattività.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)

    art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Previsione processuale che può imporre al ricorrente, in caso di inammissibilità ab origine del ricorso proposto dopo il 30/01/2013, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte richiamala possibilità di applicazione.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue le obbligazioni tributarie: queste si trasferiscono ai soci, che sono i legittimati a ricevere le notifiche e a impugnare gli atti tributari dopo la cancellazione.
  • Dopo la cancellazione la legittimazione ad impugnare un atto tributario intestato alla società non spetta al liquidatore, salvo che il ricorso sia stato tempestivamente proposto prima dell’effetto estintivo o salvo diversi titoli; pertanto il ricorso proposto dalla società estinta è inammissibile ab origine.
  • Le notifiche di atti tributari nei confronti di società estinte devono essere indirizzate ai soci (anche collettivamente e impersonalmente) o all'ultimo domicilio della società, analogamente alle regole applicate per la morte del debitore (art. 65 DPR 600/1973).
  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n.175/2014 (differimento quinquennale degli effetti della cancellazione) non opera retroattivamente: va verificata la data di richiesta di cancellazione per valutarne l'applicabilità.
  • In caso di inammissibilità ab origine del ricorso in Cassazione si può ottenere la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; le spese possono essere compensate, e possono essere dovuti adempimenti ulteriori come il contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 quater del DPR n.115/2002.

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