Cassazione Civile, Sentenza n. 5644/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a decreto ingiuntivo: il ricorrente si era costituito nel giudizio di primo grado mediante invio degli atti a mezzo posta; il Giudice di pace dichiarò l'opposizione improcedibile per mancata rituale costituzione (sosteneva che l'iscrizione a ruolo via posta non sia valida) e il Tribunale di Trieste confermò la decisione, condannando inoltre il Clocchiatti al risarcimento ex art. 96 c.p.c. Il ricorso per cassazione denunciava (1) errata applicazione dell'art. 165 c.p.c. anziché dell'art. 319 c.p.c. e avendo il Tribunale ritenuto invalida la costituzione per iscrizione a ruolo mediante posta; (2) mancata considerazione della relata di notifica del decreto ingiuntivo e quindi violazione in ordine alla prova della tempestività dell'opposizione; (3) nullità della sentenza per deliberazione antecedente alla scadenza del termine per le note conclusive (termine prorogato per Covid), con lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo e ha dichiarato il terzo inammissibile per difetto di interesse. In particolare: la Corte ha affermato che, nel processo davanti al Giudice di pace, la costituzione mediante deposito deve avvenire in cancelleria ai sensi dell'art. 319 c.p.c.; l'invio a mezzo posta costituisce un deposito 'irrituale' ma può essere idoneo a raggiungere lo scopo e sanato ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c., con efficacia decorrente dalla data di ricezione e presa in carico dal cancelliere (non dalla data di spedizione). Il Tribunale aveva inoltre errato nell'assoggettare l'opponente all'onere di provare la tempestività dell'opposizione a pena di improcedibilità: la prova della tempestività in opposizione a decreto ingiuntivo può essere assolta anche con documenti acquisiti nel processo o prodotti dalla controparte. Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al giudice di rinvio per nuovo esame; le spese del giudizio di legittimità sono demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 319 c.p.c.
Regola la costituzione davanti al Giudice di pace: l'atto va depositato in cancelleria o presentato in udienza; è norma speciale rispetto all'art. 165 e deve prevalere nella materia della costituzione nel giudizio di pace.
art. 165 c.p.c.
Disciplina la costituzione davanti al Tribunale (collegata alle disposizioni di attuazione artt. 72-74); non è applicabile ai procedimenti davanti al Giudice di pace quando opera l'art. 319 come regola speciale.
art. 156, comma 3, c.p.c.
Prevede la possibilità di sanatoria di un deposito effettuato con modalità non previste dalla legge: il deposito 'irrituale' mediante invio postale può produrre effetti dalla data in cui l'atto è concretamente e documentalmente ricevuto dal cancelliere.
art. 641 c.p.c.
Indica il termine di decadenza per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; in occasione dell'opposizione la prova della tempestività può essere fornita anche mediante documenti acquisiti nel processo e non necessariamente dalla copia prodotta dal ricorrente a pena di improcedibilità.
art. 190 c.p.c.
Stabilisce i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; la questione della data di deliberazione rispetto a tali termini rileva ai fini della nullità solo entro i limiti e le condizioni disparati dalla giurisprudenza e dall'interesse dell'impugnante.
art. 276 c.p.c.
Regola la deliberazione dell'organo collegiale: la data di deliberazione ha rilevanza autonoma nelle decisioni collegiali, mentre nelle decisioni monocratiche la giurisprudenza distingue il ruolo di tale data rispetto a quello del deposito e pubblicazione.
art. 354 c.p.c.
Consente al giudice d'appello, in caso di nullità della sentenza di primo grado, di rimettere la causa al primo giudice; le Sezioni Unite hanno precisato che, se la nullità presuppone che l'appello non consenta la rimessione, l'appellante deve comunque impugnare le questioni di merito in limiti precisi.
art. 96 c.p.c.
Prevede la condanna per responsabilità processuale aggravata e rifusione delle spese; la statuizione impugnata con la cassazione è stata annullata insieme alla sentenza impugnata e pertanto le relative condanne sono rimesse in discussione nel nuovo giudizio.
d.l. n. 18 del 17/03/2020, art. 83, commi 1 e 2
Norma emergenziale che ha disposto la sospensione/proroga dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19; è stata invocata in relazione al termine per il deposito delle note conclusive.
art. 134 disp. att. c.p.c.
Prevede casi speciali in cui il deposito degli atti a mezzo posta è consentito (es. giudizio di cassazione); utilizzata in argomentazioni comparative per giustificare la possibilità di deposito postale in via eccezionale.
artt. 72, 73, 74 disp. att. c.p.c.
Disposizioni di attuazione collegate all'art. 165 c.p.c. (costituzione dinanzi al Tribunale); rilevanti per distinguere il regime del Tribunale da quello del Giudice di pace.
art. 24 Cost.
Garantisce il diritto di difesa; invocato dal ricorrente rispetto alla presunta deliberazione anticipata e alla possibile lesione del contraddittorio.
art. 111, comma 2 Cost.
Riguarda il giusto processo e i termini ragionevoli; richiamato in connessione con le garanzie processuali e il diritto di difesa.
Massime di principio
- Nel giudizio davanti al Giudice di pace la costituzione deve avvenire con deposito in cancelleria o con presentazione in udienza (art. 319 c.p.c.); l'invio a mezzo posta è un deposito 'irrituale' ma può essere efficace se si dimostra la concreta ricezione e presa in carico del plico da parte del cancelliere (efficacia dalla data di ricezione, ex art. 156, comma 3 c.p.c.).
- In opposizione a decreto ingiuntivo non opera la regola delle impugnazioni che imponga a pena di improcedibilità la produzione della copia notificata del decreto: la tempestività può essere dimostrata con documenti prodotti dalle parti o acquisiti nel processo; il giudice non può automaticamente dichiarare l'improcedibilità per la sola mancata produzione della copia se esistono altri elementi probatori.
- La discrepanza tra la data di deliberazione indicata nella sentenza e la data di deposito/pubblicazione richiede un'analisi caso per caso: nelle decisioni monocratiche la giurisprudenza tende a fare riferimento al deposito/pubblicazione come momento decisivo, ma le Sezioni Unite hanno riconosciuto che la data di deliberazione può avere valenza presuntiva e non è sempre mero errore materiale. Tuttavia, per far valere la nullità derivante da deliberazione anticipata l'impugnante deve anche avere interesse a che la causa sia decisa diversamente (onere di proporre censure di merito quando necessario).
- Per evitare rischi processuali è consigliabile: 1) depositare personalmente o tramite incaricato gli atti in cancelleria e conservare prova della ricezione; 2) conservare e depositare la relata di notifica o altri elementi probatori della notifica del decreto ingiuntivo; 3) se si contesta la tempestività o la validità formale di atti inviati per posta, ottenere e documentare la data di effettiva presa in carico dal cancellerie; 4) se si lamenta nullità per deliberazione anticipata, formulare anche censure di merito necessarie per mantenere l'interesse all'impugnazione.
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