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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5630/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno (15/02/2019, poi corretta il 29/05/2019) che aveva accolto il reclamo promosso da Vincenzo De Martino avverso il decreto del 17/09/2018 con cui il giudice monocratico aveva omologato il piano del consumatore proposto da Clotilde Sparano. Il tribunale aveva ritenuto che la Sparano non avesse provato lo stato di sovraindebitamento, essendo titolare di un patrimonio immobiliare (porzioni di due cespiti, tra cui una villa adibita a B&B) la cui liquidazione avrebbe consentito l'integrale soddisfacimento dei crediti insoddisfatti. La ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione, denunciando violazioni e false applicazioni di norme della l. n. 3/2012, del codice di procedura civile e del codice civile, nonché mancanza/contraddittorietà della motivazione e vizi nella correzione dell'errore materiale del dispositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ammissibile e tempestivo ma lo ha respinto nel merito. Ha confermato i principi secondo cui il reclamo avverso il decreto di omologazione del piano del consumatore è proponibile esclusivamente da chi abbia assunto la qualità di parte, in senso formale, nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente; ha ritenuto infondate le censure della ricorrente relative alla mancata prova dello stato di sovraindebitamento, alla carenza motivazionale e agli altri profili dedotti, rilevando che molte doglianze richiedevano una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Ha altresì ritenuto inammissibili i motivi concernenti la correzione dell'errore materiale. Il ricorso è dunque rigettato. La ricorrente è condannata al rimborso delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in € 2.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali 15%; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 3/2012 (disciplina delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento)

    L'art. 12 bis richiama l'art. 12 comma 2 e, per compatibilità, gli artt. 737 ss. c.p.c.: il decreto che pronuncia (o nega) l'omologazione del piano del consumatore è impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c.; il procedimento di reclamo può essere promosso solo da chi abbia assunto la qualità di parte nel giudizio di omologazione, salvo il caso particolare del creditore non comunicato che possa denunciare la violazione del diritto di partecipazione.

  • codice di procedura civile (c.p.c.)

    Articoli rilevanti richiamati dalla Corte: artt. 737 e ss. (rito camerale), art. 739 (reclamo al tribunale contro i decreti camerali), art. 327 (termine di sei mesi in mancanza di notificazione/comunicazione integrale), art. 360 (motivi di cassazione), art. 366 (requisiti del ricorso), art. 115-116-132 (regole sulla motivazione). La Corte chiarisce che la legittimazione a proporre reclamo si determina per relationem rispetto alla qualità di parte assunta in primo grado; i termini e le conseguenze della mancata comunicazione sono disciplinati dagli artt. 739 e 327 c.p.c.; il sindacato in Cassazione sui fatti è limitato (art. 360, comma 5).

  • codice civile (c.c.)

    Art. 2697 c.c. (onere della prova): la Corte osserva che la ricorrente non ha indicato il fatto decisivo omesso né prodotto prove idonee a modificare la valutazione del merito sulla sussistenza dello stato di sovraindebitamento.

  • legge fallimentare / giurisprudenza in materia di concordato

    La giurisprudenza fallimentare è richiamata per analogia: con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato, la legittimazione a proporre reclamo spetta solo a chi era parte nel giudizio di omologazione; utile a confermare l'interpretazione restrittiva della legittimazione anche nel procedimento di cui alla l. n. 3/2012.

  • codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

    La disciplina del codice della crisi (artt. 50, 51, 70, 74, 80) conferma che l'impugnazione dell'omologa o del diniego a omologare è riservata alle parti che si siano formalmente costituite nel giudizio di omologazione, supportando l'interpretazione data dalla Corte.

  • d.P.R. n. 115/2002 (art.13) - contributo unificato

    Norma richiamata per l'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di determinate condizioni procedurali.

Massime di principio

  • Il reclamo avverso il decreto che pronuncia (o nega) l'omologazione del piano del consumatore può essere proposto solo da chi abbia assunto la qualità di parte, in senso formale, nel giudizio di omologazione e sia rimasto soccombente; terzi non costituiti non possono promuovere il reclamo salvo che non dimostrino di non aver ricevuto la comunicazione prevista e di voler denunciare la violazione del diritto di partecipazione.
  • Se il decreto camerale non è stato notificato o la comunicazione integrale non è pervenuta, il termine per impugnare si estende al termine più lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. (sei mesi dalla pubblicazione), mentre la regola ordinaria dei dieci giorni prevista dall'art. 739 c.p.c. si applica in presenza di regolare notificazione.
  • In sede di legittimità la valutazione delle prove e dei fatti è assai limitata: la Corte di Cassazione non riforma le valutazioni di merito se non nei ristretti casi previsti dall'art. 360 c.p.c., quindi i motivi che chiedono una rivalutazione fattuale sono generalmente inammissibili.
  • La presenza di beni immobili valorizzabili e la concreta realizzabilità del ricavato sono elementi decisivi per valutare la sussistenza dello stato di sovraindebitamento e la convenienza del piano del consumatore: se la liquidazione degli asset appare in grado di soddisfare i creditori, l'omologazione può essere negata per mancanza di convenienza.
  • Le correzioni di errori materiali nel dispositivo del provvedimento (es. indicazione della parte condannata alle spese) non costituiscono di per sé ragioni valide per riforma in sede di legittimità se non comportano profili decisori posti al di fuori dell'errore materiale.
  • Un creditore che non abbia ricevuto la comunicazione prevista dalla legge può, in casi eccezionali e purché il decreto non sia ancora irrevocabile, invocare rimedi (anche il reclamo) per contestare la mancata possibilità di partecipare al giudizio, ma ciò richiede prova del difetto di comunicazione e tempestività.

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