Cassazione Civile, Ordinanza n. 35872/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di definizione di accertamento sospeso relativo a una dichiarazione doganale di importazione presentata da un operatore commerciale che aveva richiesto un trattamento tariffario preferenziale per merci provenienti dalla Repubblica Dominicana, producendo un certificato EUR 1A poi ritenuto irregolare per alterazioni e cancellazioni non autenticate e altre anomalie. L’Ufficio aveva ritenuto inapplicabile il primo certificato e non valido anche un secondo certificato prodotto successivamente con effetto retroattivo, ritenendo insussistenti i presupposti eccezionali per la sua presentazione a posteriori. I giudici di merito avevano annullato l’atto per difetto/insufficienza di motivazione, valorizzando l’erroneo richiamo normativo contenuto sia nel processo verbale sia nell’avviso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 11, comma 5-bis, d.lgs. 374/1990, sostenendo che gli errori materiali nei richiami normativi non rendevano nullo l’atto, essendo chiari i fatti posti a base della pretesa e avendo la contribuente compreso e contestato l’accertamento; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di esaminare il merito della pretesa dopo aver escluso il difetto di motivazione; 3) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la CTR trascurato che incombeva sulla contribuente provare i presupposti dell’agevolazione tariffaria e l’illegittimità del certificato prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’erronea indicazione della norma richiamata nell’atto doganale non determina, di per sé, nullità per difetto di motivazione quando i fatti costitutivi della pretesa siano stati indicati in modo da rendere comprensibile al contribuente la ragione della ripresa e da consentirgli un’effettiva difesa. Ha quindi ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria per nuovo esame delle ulteriori questioni di merito e per la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990
La Corte lo richiama come parametro della motivazione dell'atto doganale; la sua violazione non discende automaticamente da un mero errore materiale nel riferimento normativo se la motivazione fattuale resta intelligibile.
È evocato, per analogia, come norma che richiede l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa e non necessariamente la perfetta esattezza del richiamo normativo.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso esaminati; la Corte giudica ammissibili le censure perché specifiche e riferite a questioni giuridiche.
È invocato per lamentare l'omessa pronuncia sul merito; il motivo viene dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo.
È invocato insieme all'art. 2697 c.c. per censurare la valutazione delle prove e della prova dei presupposti dell'agevolazione.
È richiamato per sostenere che spetta al contribuente provare i presupposti dell'agevolazione tariffaria richiesta.
La Corte lo richiama come regola che consente, nella prima udienza, precisazioni e modifiche della domanda/tesi giuridica, purché i fatti costitutivi restino immutati.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Viene richiamato per l'applicazione al processo tributario delle regole del processo civile compatibili.
art. 16 reg. n. 1528/2007
È indicato come il corretto riferimento normativo in luogo dell'erroneo richiamo al regolamento del 2006; l'errore materiale non incide, da solo, sulla validità dell'atto.
art. 220 reg. n. 2913/1992
È menzionato nel racconto delle difese della contribuente, che aveva eccepito la propria buona fede rispetto al recupero doganale.
Massime di principio
- L'erronea indicazione della norma di legge richiamata in un atto impositivo o doganale non ne determina la nullità per difetto di motivazione se l'atto espone in modo sufficiente i fatti posti a base della pretesa e consente al destinatario di comprenderla e difendersi.
- La motivazione dell'atto di accertamento è sufficiente quando svolge funzione di provocatio ad opponendum, cioè quando mette il contribuente in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarne la fondatezza.
- Se i presupposti fattuali della ripresa restano invariati, la diversa qualificazione giuridica o il successivo corretto richiamo normativo non integra di per sé un vizio dell'atto; rileva solo un eventuale difetto di motivazione in fatto o l'insussistenza del presupposto impositivo.
- Nel processo tributario la correzione o precisazione del riferimento normativo, a fronte di fatti costitutivi immutati, non configura domanda nuova, ma semplice emendatio consentita.
- Quando il giudice di merito annulla l'atto per un vizio formale di motivazione senza esaminare il merito, la censura che investe tale premessa può rendere assorbite le ulteriori doglianze sulla ripartizione dell'onere probatorio e sulla valutazione delle prove.
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