Cassazione Civile, Ordinanza n. 00927/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da unintimazione di pagamento relativa a 34 cartelle. In particolare, la contribuente contestava la persistenza del credito portato da una specifica cartella notificata nel 2005, deducendo la prescrizione del credito e sostenendo che l'agente della riscossione non avesse provato la notifica di atti interruttivi idonei a interrompere il termine prescrizionale. La CTR del Lazio aveva invece ritenuto non maturata la prescrizione, affermando in modo sintetico che la documentazione in atti consentiva di condividere la valutazione del primo giudice, il quale aveva richiamato l'esistenza di due intimazioni di pagamento. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 2697 c.c., 2943 c.c., 2946 c.c. e 50 d.P.R. 602/73, per avere la CTR ritenuto provata dall'agente della riscossione l'interruzione della prescrizione. Con il secondo motivo lamentava, sostanzialmente, l'assenza di una effettiva motivazione sul punto decisivo della prova delle notifiche interruttive, essendosi il giudice d'appello limitato a una formula apodittica senza indicare quali documenti dimostrassero la notifica degli atti interruttivi contestati.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendolo assorbente, perché la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente: la CTR non aveva dato conto dell'esame critico dell'eccezione di mancata prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione, né aveva individuato i documenti da cui tale notifica risultasse. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'onere della prova, rispetto alla quale la ricorrente lamentava un'erronea ripartizione a carico del contribuente anziché dell'agente della riscossione che eccepiva l'interruzione della prescrizione
richiamato quale norma sulla interruzione della prescrizione, in relazione alla necessità di provare la notifica di atti interruttivi
richiamato come norma sul termine di prescrizione ordinaria, posta a fondamento dell'eccezione di prescrizione
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla riscossione e agli atti successivi alla cartella
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è limitato alla violazione del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro costituzionale che impone una motivazione sufficiente al minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza di una motivazione effettiva o la motivazione apparente integra nullità della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione, la cui omissione rende la motivazione apparente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; ricorre nullità della sentenza solo in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e non indica il percorso logico seguito dal giudice né le prove poste a base del convincimento.
- Nel processo tributario, il giudice che respinge un'eccezione di prescrizione fondata sulla mancata notifica di atti interruttivi deve dare conto in modo critico delle contestazioni e indicare i documenti da cui desume la prova della notifica; una formula di adesione generica alla decisione di primo grado non è sufficiente.
- Quando l'interruzione della prescrizione è contestata, incombe sulla parte che la allega l'onere di dimostrare l'esistenza e la rituale notificazione degli atti interruttivi rilevanti.
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