Cassazione Civile, Ordinanza n. 26236/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
I ricorrenti avevano commissionato a un artigiano la realizzazione e il montaggio di una caldaia a gas per la propria abitazione. Dopo il collaudo, la caldaia esplodeva, provocando il crollo dell'intera palazzina e la morte del coniuge di una delle ricorrenti. I danneggiati convenivano in giudizio l'esecutore materiale dei lavori e la società del gruppo ENI, ritenendo che quest'ultima avesse fornito il gas utilizzato nel collaudo in modo non conforme alle norme tecniche, poiché sarebbe stato impiegato gas non inerte invece di gas inerte non infiammabile. Il Tribunale accoglieva la domanda anche nei confronti della società del gas, ravvisando una responsabilità ex art. 2050 c.c. per omesso controllo sull'uso del gas da parte del concessionario. La Corte d'appello riformava la decisione quanto alla società fornitrice, escludendone la responsabilità sia perché il produttore/venditore che consegna il gas a un soggetto che poi lo rivende o somministra al consumatore non sarebbe responsabile del successivo uso, sia perché non risultava provato che il gas fosse stato acquistato proprio da quella società. I ricorrenti proponevano tre motivi: 1) violazione dell'art. 330 c.p.c. e omesso esame, sostenendo l'inammissibilità dell'appello per notifica al domicilio eletto in primo grado, nonostante mutamento comunicato del domicilio; 2) violazione degli artt. 2050 c.c., 2697 c.c. e 116 c.p.c., censurando l'esclusione della responsabilità della società del gas e la ripartizione dell'onere probatorio sul nesso causale e sull'identità del fornitore; 3) violazione degli artt. 40 c.p. e 2697 c.c., deducendo erronea distribuzione dell'onere della prova sul nesso causale, ma in realtà sollecitando una nuova valutazione delle prove testimoniali sul coinvolgimento della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché la questione sulla notificazione dell'appello non risultava adeguatamente devoluta e, in ogni caso, la costituzione in appello del destinatario sana la notifica irregolare per raggiungimento dello scopo. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che il soggetto responsabile è chi utilizza il gas nell'attività pericolosa che causa il danno; la condotta del venditore non è antecedente causale dell'evento, essendo interposta la condotta autonoma di chi usa il gas per il collaudo. Ha richiamato inoltre l'orientamento per cui, una volta consegnata una cosa pericolosa a un distinto soggetto, su quest'ultimo si trasferiscono custodia, sorveglianza e prudenza, con correlativo spostamento della presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione dell'impugnazione effettuata presso un domicilio diverso da quello eletto può risultare sanata dalla costituzione in giudizio della parte destinataria, per raggiungimento dello scopo.
La responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa grava su chi utilizza la cosa o svolge l'attività che ha causato il danno; la mera vendita o consegna del gas, in presenza dell'intervento autonomo di un terzo che lo utilizza, non integra di per sé il nesso causale richiesto.
Il danneggiato deve provare i fatti costitutivi della domanda, incluso il nesso causale; non può limitarsi a contestazioni apodittiche sull'erronea valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Corte di cassazione.
Richiamato solo per sostenere il tema del nesso causale; la Corte rileva che la doglianza si risolveva in una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, è dovuto, se previsto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di attività pericolose, la responsabilità non si estende automaticamente al soggetto che abbia solo venduto o consegnato il bene o materiale pericoloso, quando l'evento sia causato dall'autonoma e successiva condotta di un terzo che lo utilizza.
- Ai fini dell'art. 2050 c.c., il nesso causale va verificato in concreto: la mera antecedenza cronologica della fornitura non basta se tra la fornitura e il danno si inserisce una condotta autonoma ed efficiente di altro soggetto.
- Quando una cosa pericolosa viene consegnata a un soggetto distinto, custodia, sorveglianza e dovere di prudenza si trasferiscono sul consegnatario, con correlativo trasferimento della presunzione di responsabilità per l'attività pericolosa.
- La notificazione dell'impugnazione eseguita presso un domicilio non più attuale può essere sanata dalla costituzione della parte intimata in appello, ove l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove; le censure devono investire specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- Il danneggiato deve allegare e provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, incluso il nesso eziologico tra condotta dedotta e evento dannoso.
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