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Sentenza

Sentenza n. 1718/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso per ottemperanza e liquidato in euro 500,00 le spese del primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le appellanti avevano ottenuto dal Tribunale di Savona, sezione lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per il docente per gli anni scolastici richiesti, con accredito complessivo di euro 6.500,00. Nel giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Liguria il ricorso era stato accolto e il Ministero era stato onerato della costituzione della carta elettronica entro sessanta giorni, ma le spese di lite erano state liquidate in soli euro 500,00. L'appello è stato proposto limitatamente al capo relativo alle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., dell'art. 6 CEDU, dell'art. 2233 c.c., della l. n. 247 del 2012, della l. n. 794 del 1942 e dei parametri forensi di cui ai D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018. Le appellanti hanno sostenuto che la liquidazione fosse considerevolmente inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di euro 500,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 5.201 a euro 26.000, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 147 del 2022. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. La serialità, pur non costituendo un'eccezione al principio della soccombenza, può essere valorizzata per ridurre il compenso parametrico, quale indice di minore impegno difensivo. In applicazione di tali criteri, le spese del primo grado sono state rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 300,00 oltre accessori, nonché alla refusione del contributo unificato eventualmente versato o anticipato per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza, salvo le ipotesi previste dalla legge.

  • art. 92 c.p.c.

    Disciplina le deroghe al principio della soccombenza nella regolazione delle spese.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice di motivare mediante riferimento a precedenti conformi della propria sezione.

  • art. 2233 c.c.

    Rileva quale parametro di tutela del decoro professionale nella determinazione del compenso dell'avvocato.

  • l. n. 247 del 2012

    Richiamata in relazione alla tutela del decoro e della dignità della professione forense.

  • l. n. 794 del 1942

    Richiamata in materia di compensi professionali degli avvocati.

  • art. 2, comma 1, D.M. n. 55 del 2014

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri forensi devono assicurare proporzione tra prestazione professionale e compenso liquidato.

  • D.M. n. 55 del 2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso, consentendo riduzioni correlate alla concreta attività difensiva.

  • D.M. n. 37 del 2018

    Richiamato dalle appellanti in relazione all'inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022

    Consente la riduzione dei valori parametrici, ma non giustifica una liquidazione al di sotto delle soglie applicabili.

  • D.M. n. 147 del 2022

    Individua i valori tariffari applicabili allo scaglione di valore da euro 5.201 a euro 26.000.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalle appellanti in relazione alle garanzie del giusto processo.

Massime di principio

  • La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
  • Quando il giudice applica il principio della soccombenza, non è necessaria una motivazione specifica sulla liquidazione delle spese; la motivazione è invece necessaria se intende derogare a tale principio.
  • La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto ai valori parametrici ordinari, in quanto indicano un minore impegno difensivo, pur non costituendo autonome ragioni per derogare al principio della soccombenza.
  • La riduzione dei compensi professionali deve mantenersi entro i limiti risultanti dai parametri forensi applicabili e non può condurre a una liquidazione inadeguata o simbolica rispetto all'attività prestata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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