Sentenza del 26/11/2025 n. 31012 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per l’anno d’imposta 2014, che i corrispettivi ricevuti da altre compagnie per la gestione dei sinistri erano stati in parte fatturati in esenzione IVA. Aveva quindi applicato l’aliquota del 22% ai cosiddetti costi diretti interni, determinando una maggiore IVA dovuta di € 1.727.981; non aveva applicato sanzioni né interessi moratori, riconoscendo il legittimo affidamento ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente. La società sosteneva che le prestazioni della propria centrale operativa, rese nell’ambito di trattati di riassicurazione del ramo assistenza, fossero operazioni assicurative esenti. Contestava inoltre la decisione sull’affidamento e lamentava, tra l’altro, omesse pronunce e la violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La CTP di Milano aveva respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appello. In cassazione è stato accolto, nei limiti indicati, il primo motivo: sono esenti da IVA le prestazioni di assistenza svolte direttamente dalla centrale operativa della riassicuratrice (costi diretti interni), quando rese nel quadro della riassicurazione del ramo 18 e nei limiti della quota di rischio assunta. Restano invece imponibili i costi diretti esterni: il riaddebito di servizi acquistati da terzi non è un’operazione assicurativa né parte di un’unica prestazione esente. Sul legittimo affidamento, relativamente ai costi esterni, la Corte ha escluso che esso impedisca la riscossione dell’imposta: l’art. 10, comma 2, applicabile ratione temporis, esclude sanzioni e interessi moratori, non il tributo; inoltre, nel caso concreto, non risultavano garanzie amministrative precise e specifiche. Il sesto e il settimo motivo sono stati assorbiti in parte e rigettati per il resto; l’ottavo, relativo al contraddittorio preventivo, è stato rigettato perché la decisione implicava il rigetto della censura. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Cassazione non ha liquidato le spese né annullato definitivamente l’intero accertamento.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In ambito nazionale, tale disciplina di esenzione è contenuta nell' art. 10 , comma 1, n. 2) D.P.R. n. 633/1972 , secondo cui sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.
La riassicurazione rientra tra le operazioni esenti. Nel caso deciso, l’esenzione si estende alle prestazioni interne di assistenza direttamente rese dalla riassicuratrice, nella misura in cui sono parte dell’operazione di riassicurazione.
Art. 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Per quanto concerne, poi, le "prestazioni di servizi relative a (...) operazioni (di assicurazione e di riassicurazione), effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione", come risulta dai termini stessi dell' articolo 135 , paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112 , e di riassicurazione va ribadito che la loro esenzione è assoggettata al rispetto di due condizioni cumulative.
L’esenzione unionale riguarda le operazioni assicurative e riassicurative e i servizi relativi che rispettano i requisiti previsti per le prestazioni di mediatori e intermediari. Le prestazioni della centrale operativa sono esenti, nel caso esaminato, in quanto attività direttamente svolte nell’ambito della riassicurazione; il mero riaddebito di servizi di terzi non diventa esente per il solo collegamento con essa.
Art. 1929 c.c.
Coerentemente l' art. 1929 c.c. stabilisce il principio dell'indipendenza del rapporto di riassicurazione rispetto ai singoli contratti di assicurazione cui si riferisce, nel senso che non crea alcuna relazione giuridica diretta tra gli assicurati originari e il riassicuratore.
La riassicurazione è un rapporto autonomo tra assicuratore originario e riassicuratore: l’assicurato originario non acquista, per effetto del trattato, un rapporto diretto con il riassicuratore.
Art. 175, commi 1 e 2, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
L' art. 175 , D.Lgs. n. 209 del 2005 , assicurazione di assistenza, prevede che "1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito. 2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi".
L’assistenza assicurativa può consistere in aiuto immediato in denaro o in natura, anche tramite personale e attrezzature di terzi. Questa disciplina settoriale, tuttavia, non rende automaticamente esente IVA il riaddebito dei servizi esterni: l’esenzione va verificata secondo i requisiti unionali.
Art. 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, nel testo applicabile ratione temporis
La disposizione testualmente limita gli effetti della tutela dell'affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi moratori, senza incidere in alcun modo sull'obbligazione tributaria.
Per il periodo d’imposta in esame, il legittimo affidamento può escludere sanzioni e interessi moratori, ma non cancella l’imposta dovuta. La modifica normativa successiva richiamata dalla Corte non si applica ai rapporti tributari sorti prima della sua entrata in vigore.
Art. 112 c.p.c.
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti - come nel caso di specie - incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza.
Non vi è omessa pronuncia quando la soluzione adottata dal giudice presuppone logicamente il rigetto della questione non affrontata espressamente.
Art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I provvedimenti adottati dal Garante del contribuente non hanno natura autoritativa né sanzionatoria e non sono finalizzati a sostituire o emendare gli atti di imposizione o di riscossione dell'amministrazione finanziaria; pertanto, non sono riconducibili all'elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, a norma dell' art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , restando sottratti al sindacato di quest'ultimo per la totale assenza di riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente.
Gli atti del Garante del contribuente, non incidendo direttamente sulla posizione giuridica del contribuente e non sostituendo gli atti impositivi, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Nella riassicurazione del ramo assistenza, le prestazioni di assistenza rese direttamente dalla riassicuratrice possono beneficiare dell’esenzione IVA quando costituiscono parte dell’operazione riassicurativa e corrispondono alla quota di rischio assunta.
- Il riaddebito di costi per prestazioni acquistate da fornitori terzi non è esente solo perché inserito in un rapporto assicurativo o riassicurativo: occorre che ricorrano autonomamente i requisiti dell’esenzione; nel caso deciso, i costi diretti esterni restano imponibili.
- Per l’esenzione delle prestazioni assicurative non basta che il servizio sia utile o essenziale all’attività dell’assicuratore: rilevano la natura concreta dell’operazione, il rapporto contrattuale e la distinzione tra attività propria della riassicuratrice e servizi forniti da terzi.
- Nel testo dell’art. 10, comma 2, dello Statuto applicabile al caso, l’affidamento tutela da sanzioni e interessi moratori, non dall’imposta. La mera accettazione di dichiarazioni o la mancata contestazione in precedenti verifiche, di regola, non costituiscono garanzie precise e specifiche sufficienti a fondare un affidamento tutelabile.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata se la questione non esaminata è logicamente incompatibile con la soluzione adottata e deve considerarsi implicitamente respinta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2025Sentenza del 26/11/2025 n. 354 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento
- Sentenza · 26 nov 2025Sentenza del 26/11/2025 n. 4699 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
- Sentenza · 26 nov 2025Sentenza del 26/11/2025 n. 31014 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 nov 2025Sentenza del 25/11/2025 n. 2127 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
- Sentenza · 25 nov 2025Sentenza del 25/11/2025 n. 30843 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 25 nov 2025Sentenza del 25/11/2025 n. 30845 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →