Sentenza del 26/11/2025 n. 31014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'avviso di accertamento IVA per il 2015, notificato il 2 dicembre 2020, nella parte relativa all'attività di gestione e liquidazione dei sinistri del ramo assistenza svolta da AA S.A. per Axa Global Direct Seguros y Reaseguros S.A. L'Ufficio aveva ritenuto indebita l'esenzione IVA, assoggettando a imposta l'imponibile di 688.000 euro e recuperando 151.260 euro di IVA. La società sosteneva che, in forza del contratto di riassicurazione, aveva assunto pro quota il rischio assicurativo e che la gestione dei sinistri costituiva una prestazione inscindibile dall'operazione di riassicurazione, quindi esente. Aveva inoltre contestato l'irrilevanza dell'acquiescenza relativa al 2014 e la configurabilità del reato di dichiarazione infedele per mancato superamento delle soglie previste. In Cassazione ha dedotto, in via principale, la violazione della disciplina nazionale e unionale sull'esenzione delle operazioni assicurative e, in subordine, ha chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al rinvio pregiudiziale. Ha stabilito che, nel caso concreto, AA S.A. aveva assunto in riassicurazione il 90% dei rischi del ramo assistenza e che la gestione e liquidazione dei sinistri, limitatamente ai costi diretti interni e nei confini dell'attività riassicurata, era connessa all'assunzione di quei rischi e rientrava nell'esenzione IVA per le operazioni di assicurazione e riassicurazione. La Corte ha distinto questa fattispecie dai servizi di liquidazione resi autonomamente a un assicuratore da soggetti estranei al rapporto assicurativo e dalla coassicurazione. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 654/3/2023, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Roma con sentenza n. 12526/2021, e ha rinviato alla CGT di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Le ulteriori contestazioni originarie non sono state definite nel merito dalla Cassazione.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972
In ambito nazionale, tale disciplina di esenzione è contenuta nell'art. 10, comma 1, n. 2) D.P.R. n. 633/1972, secondo cui sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.
L'esenzione nazionale comprende le operazioni di riassicurazione. Nel caso deciso si applica all'attività di gestione e liquidazione dei sinistri svolta dal riassicuratore quando, come qui, essa è collegata all'assunzione pro quota dei rischi riassicurati e non costituisce un servizio autonomo.
Art. 135, paragrafo 1, lettera a), Direttiva 2006/112/CE
In questo contesto va senz'altro riconosciuta l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società verificata (cc.dd. costi diretti interni), nei limiti suddetti, nel quadro di diritto dell'Unione, di cui alla Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (art. 13, parte B), ora contenuto nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (art. 135, paragrafo 1, lettera a), secondo cui "fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso a) le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione".
L'esenzione unionale copre le operazioni di assicurazione e riassicurazione e i servizi che, nel caso concreto, sono parte dell'operazione riassicurativa. La gestione dei sinistri è esente nei limiti in cui è svolta direttamente dal riassicuratore nell'ambito del rischio assunto; non basta che un servizio sia utile o essenziale all'assicuratore se è fornito autonomamente da un soggetto estraneo al rapporto.
Art. 1929 c.c.
Coerentemente l'art. 1929 c.c. stabilisce il principio dell'indipendenza del rapporto di riassicurazione rispetto ai singoli contratti di assicurazione cui si riferisce, nel senso che non crea alcuna relazione giuridica diretta tra gli assicurati originari e il riassicuratore.
La riassicurazione è un rapporto autonomo rispetto ai contratti tra assicuratore originario e assicurati: questi ultimi non diventano creditori diretti del riassicuratore. Ciò non esclude che il riassicuratore assuma direttamente una quota del rischio e che, in tale quadro, le prestazioni di gestione dei sinistri siano parte dell'operazione riassicurativa.
Art. 57 D.Lgs. n. 209/2005
La disciplina del codice civile deve essere integrata da quella contenuta nel Codice delle assicurazioni private, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (principalmente i Titolo V, Accesso all'attività di riassicurazione, e Titolo VI, Esercizio dell'attività di riassicurazione), che prevedeva, nel testo originario, una definizione del contratto (art. 57, "l'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione").
La riassicurazione consiste nell'accettazione dei rischi ceduti da un'impresa assicurativa o da un'altra impresa di riassicurazione. Questa qualificazione è rilevante per riconoscere che AA S.A. non era un mero prestatore esterno di servizi, ma aveva assunto una quota dei rischi del ramo assistenza.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 209/2005
Il "ramo assistenza" è il ramo 18 di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. n. 209 del 2005, nell'ambito del quale sono classificate le assicurazioni consistenti nell'offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
La norma identifica l'assistenza come ramo assicurativo specifico, avente a oggetto un aiuto immediato in caso di difficoltà causata da un evento fortuito. Nel caso concreto, la copertura riassicurata rientrava in tale ramo.
Art. 175 D.Lgs. n. 209/2005
L'art. 175, D.Lgs. n. 209 del 2005, assicurazione di assistenza, prevede che "1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito. 2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi".
L'assicurazione di assistenza comporta l'impegno, dietro premio, a fornire un aiuto immediato e può essere eseguita anche in natura. La norma aiuta a identificare la prestazione assicurativa di cui AA S.A. aveva assunto pro quota il rischio; la decisione riconduce alla relativa esenzione anche la gestione dei sinistri connessa a tale assunzione.
Art. 14, comma 2, Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008
Il regolamento, dunque, consente non solo di attribuire all'esterno il servizio di centrale operativa, a un'impresa anche non assicurativa, ma anche di cedere ad altra impresa di assicurazione una quota massima del 90% dei premi e dei sinistri del ramo stesso.
La disciplina distingue l'affidamento esterno del servizio operativo dalla cessione riassicurativa di premi e sinistri a un'altra impresa assicurativa. Nel caso concreto, la cessione fino al 90% dei rischi e dei sinistri ha concorso a dimostrare che la società aveva assunto una quota effettiva del rischio, non svolgendo soltanto un servizio autonomo.
Massime di principio
- Per stabilire se la gestione o liquidazione dei sinistri sia esente IVA occorre verificare la sostanza del rapporto: se il prestatore è anche riassicuratore e ha assunto effettivamente una quota dei rischi, la gestione dei sinistri connessa a tale assunzione può rientrare nell'esenzione assicurativa.
- La sola funzione essenziale o utile di un servizio rispetto all'attività assicurativa non basta a renderlo esente: se il servizio è reso autonomamente a un assicuratore da un soggetto che non assume il rischio e non è legato all'assicurato da un rapporto assicurativo, può restare imponibile.
- L'esenzione riconosciuta in questa decisione riguarda i costi diretti interni della gestione svolta dalla centrale operativa nell'ambito del rapporto di riassicurazione. Non va automaticamente estesa ai costi diretti esterni o a servizi non compresi nell'operazione riassicurativa.
- La riassicurazione va distinta dalla coassicurazione: nella prima l'assicuratore originario cede al riassicuratore una quota del rischio già assunto; la decisione riconosce l'esenzione alla gestione dei sinistri connessa a tale riassicurazione, mentre richiama precedenti secondo cui la delega di gestione nella coassicurazione non è, di per sé, esente.
- Nel caso di un'attività del ramo assistenza, è rilevante accertare se il contratto preveda una vera cessione pro quota dei premi e dei sinistri e se la gestione dei sinistri sia collegata all'assunzione di quel rischio; la denominazione contrattuale del servizio, da sola, non risolve la qualificazione IVA.
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