Cassazione Civile, Ordinanza n. 34486/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controlli fiscali, l'Ufficio aveva notificato a una società un avviso di accertamento con cui recuperava IVA, accessori e sanzioni, negando la detrazione dell'imposta su costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza, relativi a "Contributi Promozionali" e "Premi Quantità". La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto integrato il requisito dell'inerenza senza esaminare adeguatamente la documentazione prodotta e avesse illegittimamente ripartito l'onere della prova distinguendo tra costi "tipici" e costi con possibili diverse finalità.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito dell'Agenzia perché la società controricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di aver versato in unica soluzione quanto dovuto entro il termine previsto. Preso atto dell'avvenuto pagamento e del decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
Richiamato dall'Ufficio come norma sul riparto dell'onere della prova; la doglianza sosteneva che la CTR avesse illegittimamente escluso che l'onere probatorio gravasse sulla contribuente per dimostrare l'inerenza dei costi.
Invocato per contestare il diritto alla detrazione IVA in assenza, secondo l'Ufficio, del necessario requisito di inerenza dei costi.
Richiamato congiuntamente all'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 nel motivo di ricorso relativo alla detrazione IVA e alla documentazione delle operazioni.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte ha preso atto che, in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo deve essere dichiarato estinto; ha inoltre richiamato la previsione secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. 17 dicembre 2018, n. 13
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018, nell'ambito della definizione agevolata invocata dalla contribuente.
Richiamato per il deposito di documenti relativo all'istanza di estinzione e alla prova del pagamento.
Massime di principio
- Quando una parte aderisce a una definizione agevolata e versa integralmente gli importi dovuti nei termini di legge, la sopravvenuta definizione del rapporto processuale può condurre alla declaratoria di estinzione del giudizio.
- In caso di mancata istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata, il processo va dichiarato estinto senza esame del merito.
- Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
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