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Sentenza

Sentenza del 07/12/2021 n. 38745 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio impugnava la sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello della società contro avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEG/IRAP 2003) basato sul recupero di costi ritenuti indeducibili per operazioni oggettivamente inesistenti e sull'omessa indicazione di costi con Paesi a fiscalità privilegiata. Questioni principali: applicabilità del raddoppio dei termini (D.P.R. 600/1973, art. 43, comma 3) sulla base della notitia criminis; qualificazione del fatto come delitto fiscalmente rilevante (D.Lgs. 74/2000, art. 4) o come contravvenzione ex art. 2621 c.c.; deducibilità/inerenza dei costi relativi a fatture e cicli meramente cartolari e tempestività della loro contestazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Ufficio e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che la CTR abbia motivato in modo contraddittorio sulla qualificazione del fatto (da un lato riportando la notitia criminis per il delitto ex D.Lgs. 74/2000 art. 4, dall'altro trattandolo nel merito come mera contravvenzione ex art. 2621 c.c.) e abbia errato nel non applicare il principio secondo cui, per operazioni oggettivamente inesistenti, l'inerenza dei costi manca in re ipsa. Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e rinviata alla CTR di Brescia in diversa composizione per nuovo giudizio; è stata disposta la regolazione delle spese di legittimità e il raddoppio del contributo unificato per il ricorso incidentale rigettato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3

    Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notitia criminis per determinati reati tributari: la Corte ritiene applicabile il raddoppio quando la notitia criminis concerne il delitto fiscale (D.Lgs. 74/2000, art. 4) effettivamente prospettato dall'atto.

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4

    Disciplina i delitti tributari relativi a dichiarazioni fraudolente: la presenza di notitia criminis relativa a questo articolo giustifica il raddoppio dei termini e qualifica il fatto come delitto, con conseguenze sulla validità dell'accertamento.

  • Codice civile, art. 2621 (false comunicazioni sociali)

    Riguarda le fattispecie contravvenzionali/penali in materia di false comunicazioni sociali. La CTR aveva considerato questa norma per qualificare la fattispecie come contravvenzione, ma la Cassazione ha rilevato l'incoerenza quando l'atto amministrativo richiamava invece il delitto fiscale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 (TUIR)

    Stabilisce i criteri per la determinazione del reddito d'impresa e il requisito di inerenza dei costi: la Corte ribadisce che, per operazioni oggettivamente inesistenti, l'inerenza manca in re ipsa e i costi sono indeducibili.

  • L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, commi 4 e 4-bis

    Norme che in passato hanno regolato effetti fiscali dei costi derivanti da reati: la questione della loro applicabilità è stata discussa, ma la Corte ha richiamato il principio generale di inerenza e l'effetto negativo automatico per operazioni oggettivamente inesistenti.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 (conv. L. 26 aprile 2012, n. 44)

    Prevede regole per escludere dalla formazione del reddito componenti positivi connessi a componenti negativi relativi a beni non effettivamente scambiati: la norma è stata richiamata nella discussione sulla deducibilità legata ad operazioni inesistenti.

Massime di principio

  • Se le spese derivano da operazioni oggettivamente inesistenti (assenza del rapporto sottostante o della movimentazione reale), l'inerenza dei costi all'attività d'impresa manca in re ipsa: tali costi sono indeducibili e l'Amministrazione può recuperarli senza dover prima provare singolarmente l'inerenza.
  • La qualificazione del fatto (delitto tributario vs. contravvenzione) è determinante anche per effetti processuali e temporali: se l'atto di accertamento richiede la notitia criminis per un delitto fiscale, il raddoppio dei termini d'accertamento può essere legittimamente applicato. Le decisioni giudiziali devono essere coerenti nella qualificazione del medesimo fatto.
  • Il contribuente ha l'onere della prova circa l'effettiva sussistenza, la riconducibilità e l'ammontare dei costi dedotti; in presenza di cicli cartolari e fatture inesistenti tale onere è particolarmente gravoso e difficilmente superabile.
  • La tempestività della contestazione amministrativa dell'inerenza è rilevante ma non può precludere il recupero quando la natura artificiosa o inesistente dell'operazione sia evidente e in re ipsa precluda l'inerenza.
  • In operazioni complesse e plurilaterali finalizzate a creare vantaggi fiscali intra-gruppo (giri di fatture, prezzi fittizi), la ricostruzione sostanziale del ciclo economico prevale sulle mere formalità: le operazioni prive di realtà economica possono essere disconosciute ai fini fiscali.
  • I giudici di merito devono motivare in modo coerente e non contraddittorio la qualificazione dei fatti, poiché incoerenze tra la parte dedicata alla valutazione della notitia criminis e quella di merito possono determinare l'annullamento della decisione.

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