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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03408/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore telefonico)

La controversia

Un utente aveva chiesto il risarcimento del danno per un disservizio della rete mobile verificatosi in una specifica data, consistito nella sospensione del servizio internet e della telefonia attiva/passiva, nonché il pagamento di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo inviato all’operatore. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda; in appello il tribunale aveva confermato il rigetto rilevando, da un lato, la mancata prova della titolarità dell’utenza e quindi della legittimazione attiva e, dall’altro, in via autonoma, l’assenza di prova del danno subito. Quanto all’indennizzo da mancato riscontro al reclamo, il tribunale aveva ritenuto sufficiente la comunicazione pubblica del disservizio e della sua risoluzione diffusa dall’operatore tramite quotidiani nazionali. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione delle norme sulla legittimazione ad agire e sul ricorso alle presunzioni, sostenendo che la controparte avesse difeso la causa in modo incompatibile con la negazione del rapporto contrattuale e che la titolarità dell’utenza dovesse ritenersi provata o comunque ammessa; 2) violazione della disciplina regolamentare sul reclamo dell’utente e dell’obbligo dell’operatore di rispondere entro il termine previsto, deducendo che mancasse una risposta individuale e che la pubblicazione sui giornali non potesse sostituirla.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il riparto dell’onere della prova, rilevando che l’attore non aveva dato prova concreta della titolarità dell’utenza e del correlato rapporto contrattuale, mediante produzione del contratto o di altri elementi idonei. Inoltre, il ricorrente non aveva censurato una seconda autonoma ratio decidendi, secondo cui la domanda sarebbe stata comunque infondata per mancata prova del danno, non essendo stato chiarito né dimostrato il pregiudizio subito. È stato parimenti respinto il secondo motivo: la Corte ha condiviso l’accertamento di merito secondo cui l’operatore aveva già informato tempestivamente la clientela del disservizio e della sua risoluzione tramite testate nazionali, sicché la risposta alle contestazioni doveva ritenersi già sostanzialmente resa prima del reclamo individuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di legittimazione ad agire; la Corte ha valorizzato il principio per cui la titolarità dell’azione va provata da chi agisce.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di azione; non è stato ritenuto decisivo rispetto al difetto di prova della titolarità del rapporto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni; la Corte ha escluso che potessero supplire alla mancata prova concreta del rapporto e della titolarità dell’utenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nella censura sull’omessa pronuncia relativa all’indennizzo; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il giudice di merito aveva affrontato la questione.

  • art. 11 Allegato A Delibera n. 73/11/CONS

    Norma regolamentare invocata per il diritto all’indennizzo in caso di mancata risposta al reclamo; la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la preventiva informazione pubblica data dall’operatore.

  • art. 2, lett. e, d.lgs. n. 206/2005

    Richiamato dal ricorrente in combinazione con la disciplina AGCOM; non ha inciso sull’esito perché la Corte ha confermato il ragionamento del giudice di merito.

  • art. 11, co. 2, Delibera AGCOM n. 179/03/CSP

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di risposta scritta entro 45 giorni; la Corte ha considerato non dirimente la mancata risposta individuale, essendo stata già fornita una comunicazione generale tempestiva.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Chi agisce per il risarcimento del danno da disservizio di un’utenza telefonica deve provare in modo concreto sia la titolarità del rapporto contrattuale sia la propria legittimazione attiva; la mera allegazione del disservizio o il comportamento difensivo della controparte non bastano, se non vi è prova documentale o comunque specifica della titolarità dell’utenza.
  • La domanda risarcitoria è infondata se l’attore non allega e non prova con precisione il pregiudizio subito: il danno non può essere desunto automaticamente dalla sola esistenza di un disservizio generico.
  • In presenza di una ratio decidendi autonoma e indipendente, la mancata impugnazione di tale ratio rende il ricorso comunque destinato al rigetto, anche se altri motivi fossero astrattamente fondati.
  • L’obbligo dell’operatore di rispondere al reclamo dell’utente può ritenersi adempiuto, nel caso concreto, se la clientela sia stata già tempestivamente informata del disservizio e della sua risoluzione con comunicazioni idonee a soddisfare la funzione informativa della risposta, prima ancora della contestazione individuale.
  • La violazione delle regole sul riscontro al reclamo non è configurabile quando il giudice di merito accerti che l’operatore abbia già fornito una risposta sostanziale e tempestiva, sia pure attraverso comunicazioni pubbliche dirette all’intera clientela.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRisarcimento e indennizzoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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