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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02322/2026 del 04/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva disposto la riammissione in servizio dei lavoratori e la condanna della società ricorrente al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a nove mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. È stata inoltre confermata la condanna alle spese di legittimità e disposto l'ulteriore importo dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due lavoratori volta ad accertare la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 2 febbraio 2009, a seguito della declaratoria di nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro somministrato e del successivo trasferimento di ramo d'azienda dalla società originaria alla società cessionaria. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha accolto le domande, ritenendo coperti da giudicato i profili di illegittimità dei contratti a termine/somministrazione intercorsi con la società originaria, accertando la nullità dei contratti a termine, la cessione di ramo d'azienda e l'applicabilità dell'art. 2112 c.c.; ha inoltre escluso che la società cessionaria avesse natura di ente pubblico o di società in house, ritenendo inapplicabili le disposizioni regionali e statali invocate dalla società. La ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia e erroneo rilievo del giudicato interno sulla validità dei contratti di somministrazione stipulati dalla società originaria; con il secondo ha dedotto violazione della legge regionale siciliana n. 11/2010 e della delibera regionale sulla selezione del personale trasferito; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la società avesse natura di ente pubblico equivalente e che non fosse possibile costituire un rapporto a tempo indeterminato; con il quarto ha contestato l'esclusione della natura pubblicistica della società e l'inapplicabilità dei limiti assunzionali di cui alla legge regionale n. 25/2008, n. 11/2010 e al d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché non censurava tutte le rationes decidendi; ha respinto i motivi dal secondo al quarto, richiamando la giurisprudenza consolidata sul trasferimento d'azienda in ipotesi di passaggio di personale e sull'assenza di natura pubblicistica della società, nonché sulla non applicabilità delle norme regionali e dei limiti assunzionali sopravvenuti ai rapporti già instaurati.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 183/2010

    La Corte territoriale, richiamata dalla Cassazione, ha escluso che fosse maturata la decadenza prevista dalla norma nei giudizi relativi alla contestazione dei termini apposti ai contratti di lavoro.

  • art. 2112 c.c.

    È stato ritenuto applicabile al caso di specie in presenza di trasferimento di ramo d'azienda; il passaggio di personale e la prosecuzione dell'attività hanno consentito di configurare la successione del nuovo titolare nei rapporti di lavoro.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    La doglianza della ricorrente è stata respinta, non essendo la società qualificabile come ente pubblico tale da rendere ostativa la costituzione del rapporto a tempo indeterminato.

  • legge regionale Sicilia n. 25/2008

    È stata ritenuta inapplicabile alla società ricorrente per difetto di natura pubblicistica e per la ricostruzione della fattispecie come trasferimento d'azienda.

  • legge regionale Sicilia n. 11/2010

    La Corte ha escluso la sua applicabilità, anche perché sopravvenuta rispetto all'instaurazione dei rapporti di lavoro e comunque non idonea a sovvertire l'accertato assetto del rapporto.

  • art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008

    La norma è stata considerata inapplicabile perché entrata in vigore successivamente all'instaurazione dei rapporti di lavoro oggetto di causa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha rinviato alla giurisprudenza consolidata sul medesimo tema, richiamandola ai sensi della norma.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato nel primo motivo per dedurre omessa pronuncia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso, ma le censure sono state respinte/inammissibili per difetto di specificità o infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di un error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di indicare specificamente i fatti processuali rilevanti e di trascrivere o localizzare gli atti su cui la censura si fonda.
  • È inammissibile il motivo che colpisce solo una delle rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, quando una diversa ratio autonoma e non censurata è di per sé sufficiente a sorreggere il decisum.
  • In materia di trasferimento d'azienda, il passaggio di un complesso organizzato di lavoratori addetti stabilmente a un'attività comune può integrare trasferimento di entità economica anche in assenza di elementi patrimoniali materiali significativi.
  • Quando il nuovo titolare riassume una parte essenziale del personale specificamente destinato dal cedente ai medesimi compiti, l'identità dell'entità economica può ritenersi conservata e trova applicazione l'art. 2112 c.c. e la disciplina eurounitaria di tutela dei lavoratori.
  • Le norme sopravvenute che introducono limiti o divieti alle assunzioni non incidono, salvo espressa previsione, su rapporti di lavoro già instaurati anteriormente alla loro entrata in vigore.
  • La qualificazione di una società interamente partecipata da enti pubblici non ne implica automaticamente la natura di ente pubblico, dovendosi verificare in concreto il regime di controllo e l'assetto organizzativo.
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Come è indicizzato

MaterieLavoroProcesso civile
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IstitutiOnere della provaGiudicato

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