Cassazione Civile, Ordinanza n. 02300/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice che sosteneva di avere lavorato dal 1995 al 2014, senza regolarizzazione, presso uno studio legale con orari e periodi indicati in ricorso, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il pagamento di differenze retributive. In appello la domanda era stata respinta soprattutto per difetto di legittimazione passiva delle convenute, che si erano dichiarate non eredi del de cuius avendo rinunciato all'eredità. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione degli artt. 416, 420 e 421 c.p.c. e dell'art. 476 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il valore della missiva del 15.7.2014 con cui le convenute chiedevano la voltura di crediti del defunto, documento che il primo giudice aveva acquisito con ordinanza ex art. 421 c.p.c. e che avrebbe dovuto essere considerato quale atto incompatibile con la volontà di rinunciare e quindi come accettazione tacita dell'eredità; 2) violazione degli artt. 475 e 1324 c.c., lamentando che l'atto notorio ad uso successione, nel quale le convenute erano indicate come uniche eredi legittime e idonee a succedere, integrasse accettazione espressa dell'eredità, anche alla luce della successiva missiva del 15.7.2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte carente di autosufficienza, perché la ricorrente non aveva riportato compiutamente il contenuto della decisione di primo grado né della memoria di costituzione in appello delle controricorrenti, nonostante sostenesse l'irreversibilità dell'acquisizione documentale. Nel merito ha poi rigettato entrambi i motivi: ha osservato che le ordinanze istruttorie non hanno effetto preclusivo e possono essere modificate o revocate anche implicitamente con la sentenza definitiva; ha ribadito che nel rito del lavoro opera la preclusione rispetto a fatti non allegati in modo espresso e specifico; ha ricordato che la qualità di erede deriva dall'accettazione, anche tacita, e che la prova dell'accettazione grava su chi la deduce. Ha inoltre precisato che l'accettazione tacita richiede un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare, non giustificabile se non come atto dell'erede, mentre la mera richiesta di pagamento di una somma dovuta al de cuius o atti conservativi non bastano. Nel caso concreto, la missiva del 15.7.2014 era stata redatta dal difensore delle convenute, riguardava una somma residua da corrispondere con modalità già concordate e non risultava nemmeno provato che fosse stata inviata al debitore; anche l'atto notorio, secondo la Corte, non era sufficiente a dimostrare l'accettazione dell'eredità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 416 c.p.c.
Richiamato per denunciare la violazione delle preclusioni e degli oneri difensivi nel rito del lavoro.
art. 420 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla disciplina del processo del lavoro e ai poteri del giudice.
art. 421 c.p.c.
Le ordinanze istruttorie emesse dal giudice del lavoro non hanno effetto preclusivo e possono essere modificate o revocate con la sentenza finale.
art. 476 c.c.
L'accettazione tacita dell'eredità richiede un atto incompatibile con la volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non come comportamento dell'erede.
art. 475 c.c.
L'accettazione espressa dell'eredità richiede un comportamento o una dichiarazione idonei a manifestare inequivocamente la volontà di accettare.
art. 1324 c.c.
Invocato per sostenere l'applicazione alla dichiarazione resa nell'atto notorio della disciplina propria delle manifestazioni negoziali, ma la Corte non ha ritenuto decisiva tale prospettazione.
art. 2697 c.c.
La prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità, quale elemento costitutivo del diritto azionato contro il successore, grava su chi la allega.
art. 460 c.c.
Gli atti meramente conservativi compiuti dal chiamato all'eredità non integrano accettazione tacita.
art. 521 c.c.
La rinuncia ha efficacia retroattiva e fa considerare il rinunciante come mai chiamato alla successione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Accertati i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in connessione con la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro le ordinanze istruttorie non vincolano il giudice della decisione finale, che può modificarle o revocarle anche implicitamente con la sentenza conclusiva, salve le limitazioni di legge.
- Chi agisce contro un soggetto nella qualità di erede deve provare l'effettiva accettazione dell'eredità, perché la mera apertura della successione attribuisce solo la qualità di chiamato.
- L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi solo da un atto oggettivamente incompatibile con la volontà di rinunciare e non spiegabile se non come atto del chiamato che abbia assunto la qualità di erede.
- La richiesta di pagamento di un credito del de cuius, specie se riconducibile ad attività conservativa o formulata dal difensore del chiamato, non integra di per sé accettazione tacita dell'eredità.
- La rinuncia all'eredità produce effetti retroattivi: il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione e non può essere trattato come erede sulla base della sola vocazione ereditaria.
- Nel rito del lavoro l'allegazione deve essere specifica e tempestiva; non è possibile introdurre o valorizzare oltre i termini fatti non adeguatamente dedotti nel ricorso introduttivo.
- L'atto notorio o la dichiarazione utilizzata per fini successori non prova automaticamente l'accettazione dell'eredità se dal suo contenuto non emerge in modo inequivoco una volontà di accettare.
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