Cassazione Civile, Ordinanza n. 02273/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una società a partecipazione pubblica aveva indetto una selezione per l’assunzione di operai con contratto di apprendistato professionalizzante, prevedendo tra i requisiti di ammissione l’inesistenza di condanne penali e procedimenti penali in corso. Un candidato si era collocato utilmente in graduatoria, ma successivamente la società lo aveva dichiarato decaduto perché, a seguito di accertamenti, era emerso un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti. Il candidato aveva impugnato la decadenza sostenendo che, al momento della domanda, non conosceva ancora quel decreto; i giudici di merito avevano accolto la sua domanda, valorizzando sia la mancanza di conoscenza del decreto sia l’esito favorevole dell’opposizione penale conclusasi con assoluzione. Nel ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione della vincolatività delle previsioni del bando, sostenendo che il bando fosse vincolante come offerta al pubblico e che la clausola sui requisiti dovesse operare oggettivamente, senza rilievo per l’inconsapevolezza del candidato circa la pendenza penale. Contestava inoltre che la successiva assoluzione e la sopravvenuta revoca del decreto penale potessero incidere sulla legittimità della decadenza adottata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il bando di selezione come offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., vincolante per la società e accettata dal candidato con la domanda di partecipazione. Ha ritenuto irrilevante la mancata conoscenza, da parte del candidato, del decreto penale alla data della domanda, perché la clausola richiedeva oggettivamente l’inesistenza di condanne penali e procedimenti penali in corso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata osservando che, una volta proposta opposizione al decreto penale, questo è revocato ipso iure ai sensi dell’art. 464, co. 3, c.p.p.; pertanto, al momento del provvedimento di decadenza, il decreto penale non era più giuridicamente esistente. La Corte ha considerato decisivo che la decadenza fosse stata disposta avendo riguardo esclusivamente al decreto penale e non al procedimento penale in corso. Ne è derivata la conferma della legittimità della decisione di merito, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1336 c.c.
Il bando di selezione pubblica è qualificato come offerta al pubblico e, come tale, è vincolante per il soggetto che lo ha emanato; la domanda di partecipazione del candidato vale come accettazione dei termini dell’offerta.
art. 384, ult. co., c.p.c.
La decisione di merito può essere confermata perché conforme a diritto, anche con correzione della motivazione.
art. 464, co. 3, c.p.p.
"In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna"
L’opposizione al decreto penale determina la revoca ope legis del decreto; la revoca opera come antecedente indefettibile del giudizio di opposizione.
art. 461, co. 1, c.p.p.
È richiamato per evidenziare il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale per proporre opposizione.
art. 360, co. 1, c.p.c.
Il ricorso non indica correttamente il paradigma del vizio denunciato, con conseguenti profili di inammissibilità.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È posto a base dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il bando di concorso o selezione pubblica, quando destinato alla futura stipulazione di un contratto, va trattato come offerta al pubblico: i requisiti di ammissione in esso previsti sono vincolanti e si intendono accettati con la domanda di partecipazione.
- Se il bando richiede l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso, la clausola opera in modo oggettivo: la mancata conoscenza soggettiva del candidato del procedimento o della condanna non ne esclude il rilievo ostativo, salvo diversa previsione espressa del bando.
- Quando il candidato propone opposizione al decreto penale di condanna, il decreto è revocato ex lege; ai fini della legittimità di un successivo provvedimento di esclusione o decadenza occorre considerare l’effettiva esistenza giuridica del titolo al momento dell’atto amministrativo o datoriale impugnato.
- Se l’esclusione o decadenza è adottata avendo riguardo esclusivamente al decreto penale, e non al mero procedimento penale in corso, la revoca automatica del decreto per effetto dell’opposizione esclude che quel decreto possa essere valorizzato come condanna esistente.
- In cassazione, la motivazione della sentenza può essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c. quando il dispositivo sia conforme a diritto, pur essendo errata la ratio esposta dal giudice di merito.
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