Cassazione Civile, Ordinanza n. 22398/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento ex lege di un dipendente da ANAS S.p.A. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La legge di trasferimento prevedeva il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, e il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile se il nuovo trattamento ministeriale risultasse inferiore. Il lavoratore ha chiesto che, nel calcolo di tale assegno, fossero incluse alcune voci previste dal CCNL ANAS ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di rischio, indennità di zona, rimborso indennità di zona e valore dell’assicurazione sanitaria. Il Tribunale ha respinto la domanda; la Corte d’appello ha invece accolto parzialmente l’impugnazione, riconoscendo la natura fissa e continuativa delle voci contestate, salvo il valore dell’assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina legale del trasferimento e del CCNL ANAS, sostenendo che le voci controverse fossero retribuzione variabile e non fissa, e che la Corte territoriale avesse erroneamente fatto dipendere la fissità dalla sola presenza in busta paga; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il lavoratore non avesse provato l’invarianza delle mansioni dopo il trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, ai fini della determinazione dell’assegno ad personam, il criterio decisivo è la struttura del trattamento economico goduto dal dipendente presso ANAS immediatamente prima del trasferimento, secondo la disciplina collettiva applicabile allora vigente, e non l’eventuale invarianza delle mansioni dopo il passaggio al Ministero. Ha inoltre ritenuto corretta la lettura della Corte d’appello delle clausole del CCNL ANAS, che potevano qualificare come fisse e continuative anche alcune voci accessorie, compreso il premio di produzione, se il contratto collettivo le prevedeva con carattere stabile e per 12 mensilità. Il ricorso è stato quindi rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l’esenzione dell’amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011
"Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"
La norma tutela la conservazione del livello retributivo complessivo goduto presso l’ente di provenienza e, per il calcolo dell’assegno ad personam, impone di considerare le voci fisse e continuative del trattamento economico precedente, con riferimento alla disciplina contrattuale allora applicabile.
art. 11, comma 5, d.l. n. 216/2011
Richiamato come disposizione collegata al trasferimento del personale e al mantenimento del trattamento economico.
art. 4, comma 3, d.m. n. 341/2012
Richiamato dal ricorrente come norma di attuazione della disciplina del trasferimento, ma la Corte non ne ha fondato la decisione in modo autonomo.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e retribuzione variabile non è decisiva di per sé; va letta in coerenza con la nozione legale di trattamento fondamentale e accessorio.
artt. 88, 89 e 91 CCNL ANAS
Le singole clausole collettive sono state lette come attributive di carattere stabile e garantito alle voci controverse, idonee a qualificarle come fisse e continuative.
Il richiamo all’onere della prova è stato ritenuto improprio perché l’invarianza delle mansioni dopo il trasferimento non era un fatto costitutivo rilevante ai fini della pretesa azionata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il paradigma del ricorso per cassazione utilizzato per denunciare le asserite violazioni di legge.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il filtro in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorrente era un’amministrazione dello Stato esente dal relativo pagamento.
Massime di principio
- Nella determinazione di un assegno ad personam conseguente a trasferimento ex lege del personale, il parametro decisivo è la composizione del trattamento economico goduto dal lavoratore immediatamente prima del trasferimento, secondo la disciplina collettiva allora applicabile, e non la disciplina retributiva del nuovo datore di lavoro.
- Le voci accessorie possono essere computate nel trattamento da salvaguardare se, secondo il contratto collettivo di provenienza, presentano carattere fisso e continuativo; la distinzione nominale tra retribuzione fissa e variabile non è di per sé decisiva se la clausola collettiva mostra una erogazione stabile e garantita.
- Ai fini della pretesa relativa al corretto calcolo dell’assegno di differenza, non è rilevante l’invarianza delle mansioni o delle condizioni di lavoro dopo il trasferimento, quando la norma persegua esclusivamente la conservazione del livello retributivo pregresso.
- La deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata se il fatto di cui si lamenta la mancata prova non è costitutivo della domanda, perché non richiesto dalla norma sostanziale applicabile.
- In presenza di clausole collettive che disciplinano in modo specifico la struttura delle voci retributive, il giudice può valorizzarne il tenore testuale e la prassi applicativa datoriale per ricostruire la natura fissa e continuativa delle singole voci.
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