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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31646/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

Un ente di edilizia residenziale pubblica impugnava un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, con cui il Comune aveva richiesto imposta, sanzioni e interessi per immobili assegnati dall’ente. In primo grado il ricorso era stato accolto sul presupposto che gli alloggi avessero natura sociale, anche in ragione della loro assegnazione a famiglie disagiate tramite graduatoria comunale. In appello il Comune aveva contestato sia la mancata specifica individuazione degli immobili agevolati, sia l’insussistenza dei requisiti per qualificare gli immobili come alloggi sociali, ottenendo riforma della decisione. In cassazione l’ente ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente o mancanza dei requisiti essenziali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’assegnazione degli immobili sulla base di bandi comunali destinati a famiglie disagiate; 3) violazione della disciplina IMU, assumendo che il giudice di merito avesse escluso in astratto l’esenzione senza verificare se gli immobili possedessero i requisiti di alloggi sociali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo e fondato il terzo. Ha chiarito che la sentenza d’appello non era affetta da nullità perché il percorso argomentativo risultava intelligibile. Ha poi rilevato che la censura sul fatto asseritamente omesso era nuova e non adeguatamente localizzata nel giudizio di merito. Sul piano sostanziale, ha affermato che per l’IMU gli alloggi regolarmente assegnati da ex IACP/enti assimilati sono soggetti a un trattamento distinto rispetto agli alloggi sociali: solo questi ultimi, se dotati dei requisiti del d.m. 22 aprile 2008, possono beneficiare dell’esenzione, applicabile per l’annualità 2015. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché verifichi se gli immobili in questione abbiano effettivamente i requisiti di alloggi sociali e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse mancanza dei requisiti essenziali della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Usato come parametro del vizio motivazionale; la Corte ha ribadito che la nullità sussiste solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non è ammissibile per questioni nuove o non localizzate negli atti.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    Prevede l’esenzione IMU per gli alloggi sociali; la Corte afferma che l’esenzione si applica solo agli immobili che possiedono i requisiti normativi di alloggio sociale.

  • art. 13, comma 10, d.l. 201/2011

    Introduce una detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o enti assimilati, distinta dall’esenzione riservata agli alloggi sociali.

  • art. 2, comma 2, lett. b), d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013

    Ha differenziato il regime IMU delle unità delle cooperative a proprietà indivisa e ha collocato gli alloggi sociali in un regime di equiparazione all’abitazione principale a decorrere dal 1.1.2014.

  • art. 4, d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013

    Richiamato per affermare la decorrenza dell’esenzione a partire dal 1.1.2014, rilevante per l’annualità 2015.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    Citatato nel ragionamento della sentenza impugnata, ma la Corte di cassazione precisa che non è corretto desumerne il trasferimento del trattamento fiscale degli alloggi ex IACP dal regime delle agevolazioni a quello delle esenzioni.

  • d.m. 22 aprile 2008

    Costituisce il parametro tecnico-normativo per definire gli alloggi sociali; solo gli immobili che rispettano tali caratteristiche possono beneficiare dell’esenzione IMU.

  • art. 1, comma 707, l. 147/2013

    Richiamato come norma di novellazione del testo applicabile all’esenzione IMU per gli alloggi sociali.

  • d.P.R. 616/1977, art. 93

    Richiamato per gli enti di edilizia residenziale pubblica aventi finalità analoghe agli IACP.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione che può determinare nullità della sentenza ricorre solo quando la decisione sia priva di un reale percorso argomentativo, cioè quando non sia possibile comprendere il criterio logico seguito dal giudice.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove rispetto alla sentenza impugnata senza allegare specificamente che siano state dedotte nel giudizio di merito e senza indicare l’atto in cui ciò è avvenuto.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. concerne soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare genericamente la valutazione delle prove o di proporre temi non tracciati nella motivazione della sentenza impugnata.
  • In materia di IMU, gli alloggi regolarmente assegnati da ex IACP o enti equiparati e gli alloggi sociali seguono regimi distinti: i primi sono destinatari di una detrazione o agevolazione tipica, mentre l’esenzione spetta soltanto agli immobili che rientrano nella definizione normativa di alloggio sociale.
  • Per verificare il diritto all’esenzione IMU sugli alloggi sociali occorre accertare in concreto la ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dal decreto ministeriale 22 aprile 2008; non basta la sola appartenenza dell’immobile al patrimonio di edilizia residenziale pubblica o la sua assegnazione a soggetti economicamente svantaggiati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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