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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 5380 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Estinzione del processo per mancata riassunzione - Notifica della cartella di pagamento - Termine - Inosservanza - Decadenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella relativa a IRPEF e contributo sanitario per l’anno 1996, sostenendo che fosse stata notificata oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973. La controversia originaria si era estinta per mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio. Secondo il contribuente, tale estinzione rendeva definitivo l’avviso di accertamento, ma imponeva all’Ente creditore di notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece l’applicabilità del termine prescrizionale decennale previsto dall’art. 2953 c.c., ritenendo che si fosse formato un giudicato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente e annullato la cartella di pagamento. Ha stabilito che l’estinzione del processo per mancata riassunzione determina la definitività dell’originario avviso di accertamento, ma non equivale a una sentenza di merito o di condanna idonea a trasformare il termine in quello decennale dell’actio iudicati. Il termine decadenziale biennale decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione. Poiché la sentenza della Cassazione era stata pubblicata l’11 ottobre 2010 e il termine per la riassunzione scadeva il 26 novembre 2011, la cartella doveva essere notificata entro il 26 novembre 2013. Essendo stata notificata il 29 aprile 2015, è stata ritenuta tardiva e quindi decaduta. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione del processo.

    La mancata riassunzione dopo la cassazione con rinvio estingue il processo e rende definitivo l’originario avviso di accertamento, senza però trasformarlo in un titolo giudiziale di condanna.

  • Art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento [...] a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.

    Una volta divenuto definitivo l’accertamento per effetto dell’estinzione del processo, l’agente della riscossione deve notificare la cartella entro il termine decadenziale biennale previsto dalla norma.

  • Art. 2953 c.c.

    Le prescrizioni brevi si trasformano in prescrizione decennale quando il diritto è stato accertato con sentenza passata in giudicato.

    Il termine decennale non si applica quando la definitività deriva soltanto dall’estinzione del processo per inattività delle parti, perché manca una pronuncia di merito o di condanna che accerti definitivamente il rapporto tributario.

  • Art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo.

    La norma conferma l’effetto estintivo della mancata riassunzione e il venir meno del procedimento, con conseguente definitività dell’atto impositivo originario.

  • Cass. n. 556/2016

    Il termine per la riscossione decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione non effettuata, momento dal quale l’Amministrazione può attivare la riscossione.

Massime di principio

  • L’estinzione del processo tributario per mancata riassunzione può rendere definitivo l’avviso di accertamento, ma non equivale automaticamente a una sentenza di merito passata in giudicato.
  • Quando la definitività deriva dall’estinzione del processo e non da una pronuncia di condanna o di merito, non si applica di regola il termine prescrizionale decennale dell’art. 2953 c.c.; resta applicabile il termine decadenziale previsto per la notifica della cartella.
  • Il termine per notificare la cartella decorre dalla scadenza del termine legale per la riassunzione, non necessariamente dalla data formale del decreto con cui viene dichiarata l’estinzione.
  • Per verificare la tempestività della riscossione occorre calcolare con precisione la data di scadenza della riassunzione e aggiungere il termine decadenziale previsto dalla normativa applicabile.
  • Una cartella notificata oltre il termine decadenziale può essere annullata, purché la tardività sia tempestivamente dedotta mediante impugnazione dell’atto.

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