Sentenza del 30/07/2018 n. 20094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva riconosciuto alla società un ulteriore credito d'imposta per incrementi occupazionali, oltre il limite previsto dalla regola comunitaria "de minimis". I primi tre motivi riguardavano l'impugnabilità degli atti, l'asserita mancata impugnazione di un precedente diniego e le modalità telematiche di presentazione delle istanze. Gli ulteriori motivi contestavano l'esclusione della regola "de minimis" dal credito previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, nonché la qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato e l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di aiuti all'occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza e per novità delle questioni, ma ha accolto il quarto, quinto, sesto e settimo motivo. Ha stabilito che il rinvio operato dalla L. n. 289 del 2002, art. 63, alla disciplina della L. n. 388 del 2000, art. 7, comprende anche il limite "de minimis". Di conseguenza, l'ulteriore credito d'imposta non poteva essere riconosciuto oltre tale soglia. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 2.900 euro, oltre spese prenotate a debito, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 63, comma 3
La disposizione rinnova il regime degli incentivi alle assunzioni e mantiene ferme, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della L. n. 388 del 2000, art. 7, incluso il limite quantitativo derivante dalla regola "de minimis".
Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10
All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" ... e ad esso sono cumulabili altri benefici ... purchè non venga superato il limite di lire 180 milioni nel triennio.
Il credito d'imposta per incremento occupazionale è soggetto a una soglia massima triennale, oltre la quale il beneficio non può essere riconosciuto.
Regolamento CE n. 69 del 2001
La normativa sugli aiuti di Stato non impedisce al legislatore nazionale di limitare autonomamente un beneficio fiscale entro una soglia definita mediante rinvio alla regola "de minimis".
Regolamento CE n. 2204 del 2002
Il regolamento sugli aiuti all'occupazione non modifica né sottrae il credito d'imposta nazionale all'applicazione della regola "de minimis".
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h)
La censura relativa all'impugnabilità dell'atto non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha potuto decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola comunitaria "de minimis", il beneficio fiscale deve essere riconosciuto e cumulato entro la soglia massima prevista, anche se l'agevolazione riguarda l'occupazione.
- La qualificazione dell'agevolazione come incentivo all'occupazione non esclude automaticamente l'applicazione del limite "de minimis" previsto dalla legge nazionale.
- Regolamenti comunitari successivi o settoriali sugli aiuti di Stato non prevalgono sulla specifica scelta del legislatore nazionale di parametrizzare il beneficio alla soglia "de minimis", salvo un'incompatibilità normativa espressa.
- Nel ricorso per cassazione è necessario trascrivere o indicare puntualmente gli atti rilevanti e specificare dove le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi; in mancanza, i motivi possono essere dichiarati inammissibili.
- Se la violazione della disciplina sul limite massimo del beneficio è già accertabile sulla base degli atti, la Corte di cassazione può cassare la decisione e rigettare direttamente la domanda del contribuente senza rinvio.
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