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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 5347 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Tasse automobilistiche - Termine di prescrizione - Decorrenza - Inosservanza - Illegittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Roma che aveva respinto il ricorso contro un'intimazione di pagamento di 576,08 euro relativa alle tasse automobilistiche degli anni 2006 e 2007. Ha contestato, tra l'altro, la prescrizione triennale del credito, la validità delle copie prodotte dall'Agente della Riscossione e la regolarità della notificazione degli atti. L'Agente della Riscossione ha sostenuto la definitività della cartella, notificata il 22 novembre 2012, e l'infondatezza delle eccezioni del contribuente.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato ammissibile e fondato l'appello. Ha stabilito che la prescrizione triennale delle tasse automobilistiche decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento: dal 1° gennaio 2007 per la tassa del 2006 e dal 1° gennaio 2008 per quella del 2007. I termini sono quindi scaduti rispettivamente il 1° gennaio 2010 e il 1° gennaio 2011. Poiché non risultavano notificati atti idonei a interrompere la prescrizione prima della cartella, notificata soltanto il 22 novembre 2012, la pretesa tributaria era prescritta. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'intimazione di pagamento è stata sostanzialmente travolta e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 3 del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito dalla legge 7 marzo 1986, n. 60

    La norma è stata interpretata nel senso che il termine di prescrizione triennale per la riscossione della tassa automobilistica decorre dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto, e non dalla semplice scadenza del pagamento.

  • Art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53

    La disposizione rappresenta la disciplina previgente, che prevedeva un termine biennale successivamente ampliato a tre anni.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche, il termine di prescrizione è normalmente triennale e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo.
  • La notifica della cartella o dell'intimazione non è sufficiente a evitare la prescrizione se avviene dopo la scadenza del termine e non risultano precedenti atti validamente notificati che abbiano interrotto la prescrizione.
  • L'ente impositore o l'agente della riscossione deve dimostrare l'esistenza e la regolare notificazione degli atti interruttivi; il semplice estratto di ruolo o il richiamo generico alla cartella non prova necessariamente l'interruzione tempestiva.
  • Una cartella non impugnata diventa definitiva quanto alla sua contestabilità formale, ma tale definitività non impedisce di eccepire successivamente la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella.
  • L'eventuale irregolarità formale della notificazione telematica non determina automaticamente la nullità quando l'atto sia comunque giunto a conoscenza del destinatario e abbia raggiunto il proprio scopo.

Testo integrale

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