Sentenza del 30/07/2018 n. 20095 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1996 e 1997, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEG e ILOR, contestando ricavi non dichiarati e costi ritenuti non deducibili. La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo, tra l’altro, motivazione apparente, omessa pronuncia sulle questioni relative all’errata imputazione temporale dei costi, violazione del divieto di doppia imposizione, errata applicazione del principio di competenza, illegittimo recupero di spese promozionali, interessi, costi di acquisto e rimborsi per trasferte. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale contestando l’esclusione di alcuni ricavi e costi dalla ripresa fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, rilevando che la Commissione Tributaria Regionale aveva omesso di pronunciarsi sulle domande della società relative all’errata imputazione temporale di componenti di reddito, alla non debenza delle sanzioni e al rimborso delle imposte eventualmente versate negli esercizi errati. Gli altri motivi della società sono stati respinti: la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente; le regole sulla competenza temporale dei costi sono inderogabili; le merci spedite entro il 1996 erano di competenza del 1996, le spese promozionali sostenute nel 1998 del 1998 e gli interessi relativi a servizi dell’esercizio di ultimazione della prestazione. È stato inoltre respinto il motivo sui rimborsi di viaggio perché la società non aveva dimostrato di averli contestati tempestivamente nel giudizio di merito. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di quaranta giorni. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, per esaminare le questioni rimaste senza risposta e liquidare le spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La mancata decisione su una domanda, eccezione o istanza ritualmente proposta costituisce omessa pronuncia e vizio processuale deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992; art. 111 Cost.
Obbligo di motivazione della sentenza.
La motivazione per relationem è valida soltanto se il giudice d’appello dimostra di avere esaminato i motivi di gravame e rende comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Una motivazione meramente apparente determina la nullità della sentenza.
Art. 75 D.P.R. n. 917/1986, oggi art. 109 TUIR
Regole di imputazione temporale dei componenti di reddito secondo il principio di competenza.
I costi e i ricavi devono essere imputati all’esercizio individuato dalla legge e il contribuente non può scegliere liberamente l’anno più conveniente. Per i beni mobili rilevano la consegna o la spedizione; per i servizi rileva l’ultimazione della prestazione.
Art. 127 D.P.R. n. 917/1986, oggi art. 163 TUIR
Divieto di doppia imposizione.
L’applicazione rigorosa del principio di competenza non legittima una doppia imposizione definitiva. L’eventuale imposta pagata nell’esercizio errato può essere recuperata mediante apposita richiesta di rimborso, eventualmente seguita dall’impugnazione del silenzio-rifiuto.
Artt. 370 e 371 c.p.c.
Termine di quaranta giorni per la proposizione del ricorso incidentale decorrente dalla notificazione del ricorso principale.
Il ricorso incidentale notificato oltre il termine decadenziale è inammissibile, anche se le questioni sollevate potrebbero essere astrattamente fondate.
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Presunzioni gravi, precise e concordanti nell’accertamento analitico-induttivo.
La questione non è stata esaminata nel merito perché la società non aveva dimostrato di avere contestato tempestivamente i costi per trasferte nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Il giudice d’appello deve esaminare tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte: l’omessa pronuncia comporta la cassazione della sentenza con rinvio.
- Nel reddito d’impresa il principio di competenza temporale è inderogabile: non è possibile imputare costi o ricavi a un esercizio diverso da quello stabilito dalla legge per ottenere un vantaggio fiscale.
- L’errata imputazione temporale non consente di neutralizzare automaticamente il recupero fiscale nell’esercizio corretto; per evitare una doppia imposizione occorre presentare una specifica domanda di rimborso per l’imposta pagata nell’esercizio errato.
- Per i beni mobili, ai fini della competenza, è normalmente decisiva la data di consegna o spedizione; per le prestazioni di servizi rileva l’ultimazione della prestazione, non la data della fattura o del pagamento.
- Le censure non sollevate o non adeguatamente documentate nei giudizi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Gli atti processuali soggetti a termini decadenziali, come il ricorso incidentale, devono essere notificati entro il termine previsto, altrimenti sono inammissibili indipendentemente dal merito della contestazione.
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