Sentenza del 30/07/2018 n. 5383 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Esenzione - Ruralità del fabbricato - Autocertificazione - Non basta - Annotazione catastale - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU 2012, deducendo: l'assenza del contraddittorio nell'ambito dell'accertamento con adesione; l'errata interpretazione dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993 in relazione alla ruralità degli immobili; la mancata indicazione della possibilità di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare, ha sostenuto che gli immobili possedessero caratteristiche rurali e che fossero state presentate istanze e autocertificazioni per ottenere il passaggio dalle categorie catastali D/7 e A/3 alle categorie D/10 e A/6.
La decisione
La Commissione ha respinto l'eccezione del Comune sull'asserita tardività dell'appello, ritenendolo tempestivo. Nel merito, ha però confermato la sentenza di primo grado: non sussisteva un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determinasse la nullità dell'accertamento; ai fini dell'esenzione ICI/IMU rilevava la classificazione catastale formale dell'immobile, ovvero una specifica annotazione della ruralità, non essendo sufficiente la mera sussistenza materiale dei requisiti, l'autocertificazione o l'avvio di un procedimento di variazione non ancora concluso; era infondata anche la censura relativa alla mancata indicazione della definizione agevolata, sia perché tale facoltà deriva direttamente dalla legge, sia perché la normativa sanzionatoria risultava richiamata nell'atto. L'appello è stato quindi rigettato e la società è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 9 del D.L. n. 557/1993
Il regime di ruralità e le relative agevolazioni fiscali presuppongono il riconoscimento formale della ruralità mediante la classificazione catastale prevista o una specifica annotazione negli atti catastali.
Art. 7, comma 2-bis, del D.L. n. 70/2011, convertito dalla L. n. 106/2011
La presentazione di un'autocertificazione della ruralità non produce automaticamente la variazione catastale né il riconoscimento dell'esenzione, se il procedimento amministrativo non si conclude con l'annotazione della ruralità.
D.M. 26 luglio 2012
Le disposizioni regolamentari confermano che il riconoscimento della ruralità richiede un procedimento catastale e non consegue automaticamente alla mera autocertificazione.
Art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997
La mancata convocazione del contribuente dopo la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione non determina la nullità dell'accertamento, in assenza di una specifica previsione legislativa che stabilisca tale sanzione.
Art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997
La definizione agevolata delle sanzioni deriva direttamente dalla legge e la sua mancata esplicita indicazione nell'avviso non determina necessariamente la nullità dell'atto, soprattutto quando la normativa sanzionatoria sia comunque richiamata.
Art. 327 del codice di procedura civile e art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
Il termine lungo per proporre appello nel processo tributario deve essere calcolato applicando le regole sulla sospensione feriale dei termini, secondo la disciplina vigente.
Cass. civ., Sez. VI-5, ord. n. 26617/2017
In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale.
Il contribuente che intenda ottenere il riconoscimento della ruralità deve contestare il diverso classamento e ottenere la relativa annotazione catastale; non è sufficiente la sola autocertificazione.
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 474/2018
La mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
L'assenza di convocazione nell'accertamento con adesione non invalida automaticamente l'avviso di accertamento.
Corte costituzionale, ordinanza n. 115/2015
Il quadro normativo sulla ruralità catastale esclude che il riconoscimento possa avvenire automaticamente per effetto della mera autocertificazione.
Massime di principio
- Per ottenere esenzioni o agevolazioni fiscali collegate alla ruralità, non basta dimostrare che l'immobile possieda concretamente caratteristiche rurali: è necessario che la ruralità risulti formalmente dal catasto mediante la categoria appropriata o una specifica annotazione.
- La presentazione di un'autocertificazione, di un'istanza di autotutela o di una domanda di variazione catastale non ancora definita non consente, di regola, di applicare retroattivamente l'esenzione.
- Il contribuente che ritenga errato il classamento catastale deve attivare e seguire il procedimento di variazione, oltre a impugnare tempestivamente gli atti tributari fondati sul classamento contestato.
- La mancata instaurazione del contraddittorio nell'accertamento con adesione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- La mancata indicazione nell'avviso della definizione agevolata delle sanzioni non determina necessariamente la nullità dell'atto quando la facoltà deriva direttamente dalla legge e l'atto richiama comunque la disciplina sanzionatoria applicabile.
- In controversie analoghe, l'onere probatorio e procedurale ricade principalmente sul contribuente, che deve dimostrare non solo i requisiti sostanziali dell'agevolazione, ma anche il loro riconoscimento formale entro il periodo fiscale interessato.
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