Cassazione Civile, Ordinanza n. 15944/2025 del 14/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cessione, avvenuta il 25 febbraio 2011, dell'11,67% del capitale di una società a favore di un acquirente estero. Il corrispettivo era articolato in una parte fissa, in un aggiustamento prezzo e in una componente variabile (earn-out) collegata ai risultati economici della società negli anni successivi, e quindi pagata nel 2012 e nel 2013. Il cedente aveva tassato la parte fissa nel 2011 con aliquota del 12,5% e, per gli earn-out incassati negli anni successivi, aveva dichiarato e versato l'imposta sostitutiva con aliquota del 20%, vigente in quegli anni. Successivamente chiedeva il rimborso della maggiore imposta sostenendo che anche gli earn-out dovessero essere tassati con l'aliquota del 12,5% applicabile al momento della cessione. L'amministrazione taceva sull'istanza e il silenzio-rifiuto veniva impugnato, ma sia la CTP sia la CTR rigettavano la domanda. In cassazione il contribuente deduceva, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; con un secondo motivo denunciava violazione delle norme che disciplinano plusvalenze su partecipazioni e imposta sostitutiva, assumendo che il momento rilevante per stabilire l'aliquota fosse quello di perfezionamento del trasferimento e non quello dell'incasso degli earn-out.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ma accoglie il secondo. Ribadisce che, in tema di plusvalenze da cessione di partecipazioni, il momento di realizzo coincide con il perfezionamento della cessione a titolo oneroso e non con il successivo incasso del prezzo; tale principio vale anche quando il contratto preveda una clausola di earn-out. La parte variabile del corrispettivo, pur essendo liquidata successivamente e in base a risultati economici futuri della società, resta parte del corrispettivo della cessione e deve essere ricondotta, quanto al regime fiscale applicabile, alla data del contratto di trasferimento. La sentenza d'appello viene quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e riconoscendo il rimborso richiesto. Vengono compensate le spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dell'amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ne esclude la violazione perché la motivazione era comunque intelligibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; non ritenuto violato perché il percorso argomentativo del giudice di merito era percepibile.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Indicata come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte la ritiene rispettata nel caso concreto.
art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamata dal ricorrente nel primo motivo; non ritenuta violata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente/contraddittoria.
art. 67, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società"
Individua le plusvalenze da cessione di partecipazioni come redditi diversi; per la Corte il momento di realizzo coincide con la cessione a titolo oneroso, anche in presenza di earn-out.
art. 68 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La plusvalenza si determina, di regola, per differenza tra corrispettivo percepito e costo della partecipazione; il principio di cassa rileva per l'imputazione temporale dell'incasso, non per la fissazione dell'aliquota applicabile.
art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
"sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento"
È la disciplina previgente dell'aliquota sostitutiva applicabile ai redditi diversi da partecipazioni prima dell'innalzamento operato nel 2011.
art. 2, comma 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138
"Le ritenute, le imposte sostitutive (...) sui redditi diversi di cui all'articolo 67 (...) sono stabilite nella misura del 20 per cento"
Ha elevato al 20% l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi diversi richiamati dalla norma.
art. 2, comma 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138
"La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica (...) ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012"
La Corte legge la norma nel senso che il nuovo aliquota si applica ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2012, sicché per stabilire il regime occorre guardare al momento di realizzo della plusvalenza, coincidente con la cessione.
Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- In materia di cessione onerosa di partecipazioni, la plusvalenza si considera realizzata al momento della conclusione del contratto di trasferimento, mentre le vicende successive relative alla riscossione del prezzo non incidono sul momento genetico del reddito.
- La clausola di earn-out non sposta il momento di realizzo della plusvalenza: la componente variabile del corrispettivo resta parte del prezzo della cessione e, quanto al regime impositivo, si riconduce alla data del contratto originario.
- Per distinguere tra momento di realizzo del reddito e periodo d'imposta di tassazione, occorre separare il perfezionamento del trasferimento dal successivo incasso del corrispettivo; il principio di cassa governa l'imputazione temporale dell'incasso, non la determinazione dell'aliquota applicabile.
- Una sentenza non è nulla per motivazione apparente quando, pur potendosi dissentire dal ragionamento, consente comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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