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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 337/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 20/01/2021. Empirio: due motivi (vizio di motivazione sulla declaratoria parziale di prescrizione relativamente alla distruzione del passaporto e travisamento/omessa valutazione di intercettazioni). Frontini: più motivi (vizi di motivazione e valutazione probatoria relativi al capo 8 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per operazioni di scissione/trasformazione - e al capo 11 - bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; censura sulla confisca ex art.12-bis d.lgs.74/2000). Panozzo: sei motivi (vizi di motivazione sui capi 8 e 11; censura di assorbimento tra reati; carenza di prova della consapevolezza circa la detenzione di armi appartenute al marito; valutazione della gravità del danno fallimentare; contestazione della confisca ex art.12-bis; censura sulla determinazione della pena).

La decisione

La Corte di cassazione ha pronunciato decisioni differenziate: per Empirio ha annullato senza rinvio la sentenza agli effetti penali perché il reato a lui contestato si e' estinto per prescrizione (prescrizione perfezionata il 10/01/2021), ma ha rigettato i suoi rilievi agli effetti civili (con condanna alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile). Per Frontini: annullamento senza rinvio limitatamente al reato sub 8) (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) per prescrizione (estinto il 31/07/2021) con eliminazione della pena e delle pene accessorie; annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano limitatamente all'imputazione di causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, al trattamento sanzionatorio e alla confisca ex art.12-bis d.lgs.74/2000; per il resto il ricorso di Frontini e' rigettato. Per Panozzo: annullamento senza rinvio limitatamente al capo 8) per prescrizione con eliminazione della pena; annullamento e rinvio limitatamente alla confisca ex art.12-bis, al capo 12) (detenzione armi) e al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio; il resto del ricorso e' rigettato. Inoltre la Cassazione ha rilevato che la sentenza di appello non precisa la natura della confisca (se diretta su beni o confisca per equivalente) e i titolari dei beni, pertanto ha disposto il rinvio per chiarimenti e nuovo giudizio su quella parte.

Norme richiamate

  • decreto-legge 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    La Corte ricorda che il delitto e' un reato di pericolo: non e' necessario che sia iniziata la riscossione coattiva, ma occorre che gli atti simulati o fraudolenti siano ex ante idonei a rendere inefficace, in tutto o in parte, l'attivita' recuperatoria dell'Erario

  • decreto-legge 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Norma sulla confisca anche per equivalente: la Corte ha richiamato la possibilita' di confisca in relazione al valore del compendio trasferito, ma ha disposto il rinvio perche' la sentenza impugnata non chiarisce se si tratti di confisca diretta dei singoli beni o di confisca di valore e chi siano i titolari

  • codice di procedura penale, art. 173, comma 1, disp. att.

    Limita l'ambito dei motivi di cassazione: i ricorsi sono stati ammessi nei limiti consentiti da tale disposizione

  • codice penale, artt. 157, 158, 160, 490

    Richiamati in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione; la Corte ha valutato i termini e ha ritenuto perfezionata la prescrizione per Empirio alla data indicata

  • decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 9

    Norma sulla sospensione della prescrizione durante la 'prima fase' emergenza COVID; la Corte ha dichiarato che non puo' essere tenuta in conto perche' la disposizione e' stata poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta (sent. n.140/2021)

  • codice di procedura penale, art. 578-bis

    Richiamato in relazione alla possibilita' di applicare misure ablative previste da leggi speciali e alla disciplina sulla confisca, considerando anche le forme speciali di confisca previste da norme penali speciali

  • codice civile, artt. 2506-bis e 2506-quater

    Norme civilistiche sulla scissione societaria e sugli effetti verso i creditori; la Corte ha chiarito che l'operazione di scissione puo' comunque assumere rilevanza penale se, valutata ex ante e nelle sue conseguenze, e' idonea a eludere la garanzia patrimoniale verso l'Erario

  • legge fallimentare, artt. 219, 223, 216

    Richiamate per distinguere le diverse figure di bancarotta (causazione del fallimento per operazioni dolose, bancarotta patrimoniale per distrazione, bancarotta documentale) e per la valutazione della gravita' del danno; la Corte ha richiamato la distinzione tra reato di evento e reato di pericolo

  • codice penale, artt. 81, 132, 133

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena e all'applicazione delle circostanze attenuanti

Massime di principio

  • In tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.11 d.lgs.74/2000) non e' necessario che sia iniziata la riscossione coattiva: e' decisivo che gli atti (anche societari come scissione/trasformazione) risultino, valutati ex ante e nelle loro conseguenze, idonei a rendere inefficace l'attivita' recuperatoria dell'Erario
  • Una scissione societaria o una trasformazione, anche se formalmente conformi alla disciplina civilistica, possono integrare reati tributari se, nel complesso e nella loro dinamica successiva, risultano funzionali a sottrarre patrimonio a creditori e fisco
  • La confisca disposta in sentenza deve essere chiaramente qualificata (confisca diretta dei beni indicati o confisca per equivalente/di valore) e deve essere precisato chi e' titolare dei beni: l'assenza di tale specificazione giustifica il rinvio per nuovo accertamento
  • Nel calcolo della prescrizione occorre applicare le regole costituzionalmente valide: disposizioni emergenziali poi dichiarate incostituzionali non possono essere tenute in conto per procrastinare i termini estintivi
  • Gli elementi intercettati e gli altri riscontri possono avere funzione 'gregaria' e corroborante; la Corte ha ampia discrezionalita' nella valutazione complessiva della prova, salvo travisamento manifesto o omissione di motivazione
  • Il consulente o professionista extraneus puo' essere responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale se consapevolmente assiste o avalla le operazioni distrattive; per la bancarotta per distrazione e' sufficiente il dolo generico (consapevolezza della destinazione patrimoniale diversa), non e' necessario che l'extraneus tragga lucro
  • Per la detenzione illecita di armi la condanna richiede prova della consapevolezza della presenza delle armi da parte dell'imputato: il mero rinvenimento non basta se non emerge chi aveva accesso o controllo sulla cassaforte
  • In caso di difformita' tra motivazione e dispositivo della sentenza la prevalenza del dispositivo non e' assoluta: tuttavia, in assenza di elementi che rendano il dispositivo manifesto errore rispetto alla motivazione, la giurisprudenza puo' ritenere prevalente il dispositivo

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