Cassazione Penale, Sentenza n. 149/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per reati tributari (fatture per operazioni inesistenti/sovrafatturazione e cooperazione nell'evasione). Romani deduce nullità e violazione del diritto di difesa per produzione documentale del PM in udienza e travisamento della prova, contestando in particolare l'uso, in sede di merito, dell'argomento dell'"incoerenza economica" delle sponsorizzazioni e la ricostruzione del "meccanismo restitutorio". Basili solleva censure analoghe e chiede, inoltre, l'annullamento della confisca, la declaratoria di prescrizione per l'anno 2010 e l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso di ROMANI ANDREA perché proposto personalmente dopo la modifica normativa (legge 23/6/2017, n.103) che ha escluso la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso di BASILI ROBERTO è stato ritenuto infondato: la Cassazione ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le fatture rappresentavano corrispettivi superiori al valore reale delle prestazioni (inclusa la sovrafatturazione qualitativa) e che la prova indiziaria (scarne prestazioni pubblicitarie, movimenti bancari e prelievi in contanti coerenti con un meccanismo di retrocessione) era idonea a sostenere la condanna; è stata altresì esclusa la rilevanza penale delle pronunce tributarie che avevano annullato gli avvisi di accertamento quanto alla deducibilità fiscale, e ritenuta non applicabile la causa di non punibilità per tenuità per l'entità dell'imposta evasa. Per effetto, sono confermate le condanne in primo e secondo grado (pena e confisca nei limiti indicati) e il ricorrente Romani è anche condannato alle spese per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
La Corte conferma che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti comprende sia l'inesistenza oggettiva, sia l'inesistenza relativa (sovrafatturazione quantitativa), sia la sovrafatturazione qualitativa: rileva ogni divergenza fra realtà commerciale e rappresentazione documentale.
Richiamato quale riferimento alla fattispecie di evasione tributaria collegata all'uso di elementi passivi fittizi; conferma la responsabilità penale per condotte finalizzate all'evasione fiscale.
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato il giudice può acquisire documenti prodotti dalle parti anche in udienza per il valore probatorio necessario alla decisione, purché non si esplorino itinerari probatori estranei allo stato degli atti; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione documentale operata dal Giudice di primo grado.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato)
"Salvo che la parte non vi provveda personalmente" (inciso eliminato dalla legge 23/6/2017, n.103)
La modifica normativa ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Romani presentato personalmente.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa in presenza di un'evasione non trascurabile; la Corte ha ritenuto la somma d'imposta evasa (circa €4.000) non esigua e ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità.
art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
La norma introduce una presunzione legale assoluta sulla natura pubblicitaria e inerenza delle spese di sponsorizzazione ai fini tributari; la Corte ha chiarito che tale presunzione ha efficacia nel diritto tributario ma non vincola il giudice penale nella valutazione della corrispondenza a vero dell'operazione.
art. 1, comma 63, legge 23/6/2017, n.103
Ha soppresso la possibilità per l'imputato di esercitare personalmente il ricorso per cassazione; la Corte l'ha interpretata come causa di inammissibilità del ricorso firmato personalmente da Romani.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
Stabilisce l'elevazione dei termini di prescrizione di un terzo per i delitti fiscali per fatti successivi a specifica data; la Corte ha applicato tale principio nel calcolo della prescrizione e ha motivato l'infondatezza della doglianza sulla prescrizione per l'anno 2010.
art. 157 e art. 161 cod. pen. (prescrizione)
Usati per calcolare i termini di prescrizione alla luce degli aumenti previsti dalla normativa fiscale; la Corte ha verificato che la prescrizione non impediva la punibilità come eccepito.
Prevede l'onere delle spese per il ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata alla posizione di Romani per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La produzione di documenti dal PM in sede di discussione nel rito abbreviato può essere acquisita dal giudice (art. 441 c.p.p.) se rilevante per la decisione e se non introduce itinerari probatori estranei allo stato degli atti: la difesa deve valutare tempestivamente e contestare specificamente l'ammissibilità di tali documenti.
- Il reato di fatture per operazioni inesistenti copre anche la sovrafatturazione qualitativa: anche quando una prestazione è stata effettivamente resa, la sua rilevanza penale può emergere dalla sproporzione economica rispetto al corrispettivo fatturato e da elementi indiziari (movimenti bancari, prelievi, meccanismi di retrocessione).
- Le pronunce del giudice tributario sull'annullamento di avvisi d'accertamento per motivi di deducibilità fiscale non vincolano il giudice penale: l'autonomia dei due rami comporta che la presunzione di deducibilità tributaria non esime dall'accertamento penale della corrispondenza a vero delle operazioni.
- Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato dopo la legge 23/6/2017, n.103: la sottoscrizione personale rende il ricorso inammissibile anche se autenticata da un avvocato.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta dell'entità della condotta: somme d'imposta non trascurabili possono escluderne l'applicazione.
- Per la prova in materia di reati tributari, la valutazione complessiva e coerente degli elementi indiziari (documentazione contrattuale scarna, incongruenze economiche, flussi finanziari e prelievi) può essere ritenuta sufficiente a sostenere la condanna anche in assenza di una prova diretta della restituzione delle somme.
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