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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 151/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Zocchi era stato condannato per il reato previsto dall'art. 2, comma 1‑bis, legge n. 638/1983 per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti della Adem Servizi relative a maggio 2006 per un importo di € 3.418,00. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione nella conferma della condanna basata esclusivamente sulla presentazione dei modelli DM10 senza ulteriori riscontri testimoniali; (ii) sopravvenuta depenalizzazione per l'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che ha introdotto la soglia di punibilità di € 10.000 annui (con conseguente esclusione del reato per importi inferiori); in via subordinata ha poi eccepito la prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il motivo decisivo è la sopravvenuta disciplina del d.lgs. n. 8/2016 che ha fissato la soglia di punibilità di € 10.000 annui, rendendo non più perseguibile penalmente l'omissione di € 3.418 riferita al 2006; la norma più favorevole è stata applicata. La Corte ha inoltre escluso la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della sanzione non penale prevista dal decreto, poiché l'infrazione era già prescritta ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016.

Norme richiamate

  • legge n. 638 del 1983, art. 2, comma 1‑bis

    Norma che originariamente prevedeva la fattispecie penale dell'omissione delle ritenute previdenziali a carico del datore di lavoro; applicata in primo e secondo grado alla condotta contestata.

  • d.lgs. n. 8 del 2016

    Ha ristrutturato la disciplina penale inerente le omissioni contributive, introducendo fra l'altro una soglia di punibilità pari a € 10.000 per ciascun anno civile: la Corte l'ha ritenuta norma più favorevole applicabile in via retroattiva, con risultato di depenalizzare le omissioni di importo inferiore (quindi esclusione del reato per € 3.418).

  • d.lgs. n. 8 del 2016, artt. 8 e 9

    L'art. 8 disciplina l'irrogazione della sanzione non penale da parte dell'autorità amministrativa; l'art. 9 prevede la trasmissione degli atti e termini di prescrizione. La Corte ha rilevato che, sebbene il decreto preveda trasmissione per sanzione amministrativa, nella specie l'infrazione era prescritta secondo i termini di cui all'art. 9 quindi non è stata disposta alcuna trasmissione.

Massime di principio

  • Se sopravviene una norma penale più favorevole (depenalizzazione o aumento della soglia di punibilità), questa si applica retroattivamente e può determinare l'estinzione del reato per fatti avvenuti anteriormente.
  • Quando la nuova soglia di punibilità esclude la fattispecie penale per l'importo contestato, il processo penale deve essere estinto perché il fatto non è più previsto come reato.
  • La depenalizzazione può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla normativa di riforma, ma prima di disporre la trasmissione occorre verificare la prescrizione dei relativi poteri sanzionatori amministrativi.
  • In cassazione è opportuno prioritizzare argomentazioni che conducano a una piena assoluzione (es. applicazione di norma più favorevole) rispetto a censure di merito sull'apprezzamento probatorio che, comunque, non produrrebbero un esito più favorevole se la depenalizzazione è applicabile.
  • Prove basate solo sui modelli DM10 possono essere contestate quanto a sufficienza probatoria; tuttavia, se la condotta è depenalizzata, la questione probatoria diventa secondaria.
  • Prima di avviare o proseguire un procedimento penale per omissioni contributive è essenziale verificare eventuali modifiche legislative sopravvenute e i termini di prescrizione applicabili sia in sede penale sia amministrativa.

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