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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 153/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura per mancata applicazione della continuazione con una precedente sentenza di patteggiamento (Tribunale di Monza 20/04/2017) e presunta incoerenza del motivo con il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche; (2) vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare compiutamente la terza causa di esclusione della responsabilità (mancanza di dolo per essere stata ingannata da una commercialista infedele, nonostante condanna di quest'ultima), avendo trattato solo stato di necessità e forza maggiore; (3) mancata declaratoria d'ufficio dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la prescrizione era maturata il 20/03/2020 (con osservazioni sul conteggio della recidiva e sul criterio dell'equivalenza tra recidiva e attenuanti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che il reato (omesso versamento delle ritenute ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000, fatto del 20/09/2012) fosse estinto per prescrizione al momento della deliberazione della sentenza impugnata. La prescrizione massima (7 anni e 6 mesi) è maturata il 20/03/2020; aggiungendo le sospensioni (90 giorni per la sospensione in primo grado e 63 giorni per la sospensione prevista dalla disciplina emergenziale COVID), il termine è risultato scaduto prima del 9/12/2020, data della sentenza della Corte d'appello. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati (la valutazione di responsabilità e le ragioni della Corte d'appello non sono illogiche). Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la statuizione sulla sola confisca diretta del profitto del reato (resta efficace anche dopo la declaratoria di prescrizione, conformemente alla giurisprudenza), mentre la confisca per equivalente è soggetta a limiti temporali e non può essere mantenuta se riferita a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma che la consente.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis

    Norma che disciplina il reato contestato (omesso versamento delle ritenute). La sentenza considera che per tale fattispecie non si applica il regime speciale di cui all'art. 17, comma 1-bis, con conseguenze sul termine di prescrizione.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17 comma 1-bis

    Richiamato per escludere l'applicazione di un regime speciale che avrebbe inciso sul calcolo della prescrizione; la Corte ha ritenuto che non si applichi al reato di cui all'art. 10-bis.

  • codice di procedura penale, art. 578-bis

    Norma che disciplina la possibilità di mantenere la confisca anche in caso di proscioglimento per prescrizione quando è comunque accertata la responsabilità. La Corte la applica anche alle confische tributarie dirette, purché non si tratti di confisca per equivalente riferita a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.

  • codice penale (o cod. proc.), art. 240 comma 2 n. 1 (giurisprudenza collegata)

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale a fondamento della confisca diretta del profitto del reato quale misura non afflittiva ma restitutiva del vantaggio illecito, in linea con la giurisprudenza della Corte costante.

  • Giurisprudenza: Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015

    Decisione di legittimità che distingue la confisca diretta (mantenibile anche quando il reato si estingue per prescrizione se la responsabilità è accertata) dalla confisca per equivalente, che ha natura maggiormente afflittiva e può essere limitata dal rispetto dei principi temporali di applicazione delle norme.

Massime di principio

  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo del termine legale ma anche di tutte le sospensioni effettivamente intervenute (es. sospensioni per fasi di giudizio e sospensioni straordinarie come quelle previste per l'emergenza COVID); il termine finale va verificato rispetto alla data della decisione impugnata.
  • La recidiva rileva ai fini del computo della prescrizione solo se la precedente condanna è definitiva e anteriore alla commissione del reato per cui si procede; non possono essere computate condanne intervenute successivamente al fatto.
  • La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può determinare l'annullamento della condanna senza rinvio, ma non impedisce automaticamente la conferma della confisca diretta del profitto del reato quando la responsabilità è stata accertata, alla luce dell'art. 578-bis c.p.p. e della giurisprudenza consolidata.
  • La confisca per equivalente è più delicata: la sua conservazione in caso di estinzione per prescrizione è soggetta a limiti di carattere temporale e di rispetto dei principi afflittivi della norma che la introduce.
  • Le valutazioni di merito (apprezzamento della prova, ricostruzione fattuale, bilanciamento delle circostanze) effettuate in sede di merito non sono sindacabili in Cassazione se logicamente motivate; una diversa lettura del materiale probatorio da parte della difesa non è sufficiente a fondare la cassazione.
  • Se il giudice di merito omette di affrontare un punto centrale di difesa (es. specifica causa di esclusione della responsabilità), ciò può costituire motivo di censura, ma l'omissione è rilevante solo se incide sul giudizio di colpevolezza e non è compensata da argomentazioni alternative e congrue già presenti nella motivazione.

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